IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215  attuazione  delle  direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recenti,
rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della
direttiva CEE n. 76/769;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed
in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE;  91/388/CEE,
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e
97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti
al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa direttiva, in
particolare  e  rispettivamente  quattordicesima  modifica, secondo e
terzo   adeguamento,   quindicesima  e  sedicesima  modifica,  quarto
adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto  2004,  n.  198,  che  recepisce  la  direttiva comunitaria
2003/53/CE,   recante   la  ventiseiesima  modifica  della  direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante
il  recepimento  della  direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima
modifica  alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio,
relativa  alle  restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso  di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate
come  cancerogene,  mutagene  o  tossiche per la riproduzione - CMR),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto 2004, n. 198;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  14 dicembre 2004
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'8 febbraio  2005,  n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria
1999/77/CE,  che  adegua  per  la  sesta  volta  al progresso tecnico
l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  18 ottobre  2006
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio  2006, n. 3, che recepisce ledirettive comunitarie 2005/59/CE
e  2005/69/CE  recanti  la  ventottesima  e  ventisettesima  modifica
dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministero  della  salute  9 marzo  2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
5 giugno  2007,  n.  128,  supplemento ordinario di recepimento della
direttiva 2005/90/CE riguardante restrizioni in materia di immissione
sul  mercato  di  talune  sostanze  e  preparati pericolosi (sostanze
classificate   come   cancerogene,   mutagene   o   tossiche  per  la
riproduzione   -   CMR),   ventinovesima   modifica  della  direttiva
76/769/CE;
  Vista la direttiva 2006/122/CE del Parlamento e del Consiglio della
Comunita'  europea  che  modifica  la  direttiva 76/769/CE per quanto
riguarda  le  restrizioni  in materia di commercializzazione e uso di
talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati);
  Vista  la  direttiva  2006/139/CE  del  Consiglio  della  Comunita'
europea  che  modifica  la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le
restrizioni  in  materia  di  commercializzazione  e uso dei composti
dell'arsenico,  al  fine  di  adattare il suo allegato I al progresso
tecnico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della  salute del 9 marzo 2007 e' aggiunto il punto 49 come riportato
nell'allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 141