IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  1'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto
«Centro  studi di terapia familiare e relazionale» e' stato abilitato
ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi
periferiche  di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in
psicoterapia,  per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in  data  25 maggio  2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione  adottato  dall'istituto  «Centro  studi  di terapia
familiare  e  relazionale» nella sede principale di Roma e nelle sedi
periferiche  di  Prato, Torino, Catania e Bari, alle disposizioni del
titolo II del decreto n. 509/1998;
  Visto  il decreto in data 16 ottobre 2001 di attivazione delle sedi
periferiche di Pescara e Urbino;
  Visto  il  decreto  in  data 21 ottobre 2004 di trasferimento delle
sedi di Roma e Prato;
  Visto  il  decreto  in  data 15 gennaio 2007 di trasferimento della
sede di Roma;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al trasferimento della sede periferica di Torino da
via Vela, 32 a via San Antonio da Padova, 12;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 23 gennaio 2008;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota
prot. n. 55 del 14 febbraio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di
Roma abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001
ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi
periferiche   di   Prato,   Torino,  Catania  e  Bari,  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  sede  periferica  di Torino da via Vela, 32 a via San
Antonio da Padova, 12.
  Il  presente decreto sara' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2008
                                         Il direttore generale: Masia