IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio Gelatieri Artigiani di
Pizzo,  con sede in Pizzo (Vibo-Valentia) - via San Francesco, intesa
ad ottenere la registrazione della denominazione Tartufo di Pizzo, ai
sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 510/2006;
  Vista  la  nota protocollo n. 1585 del 21 gennaio 2008 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
Regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la quale il Consorzio Gelatieri Artigiani di
Pizzo,   ha   chiesto   la  protezione  a  titolo  transitorio  della
denominazione  Tartufo  di  Pizzo,  ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
istanza  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento
(CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione Tartufo di
Pizzo,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Gelatieri
Artigiani  di  Pizzo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della  denominazione  Tartufo di Pizzo secondo il
disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Tartufo di Pizzo.