IL DIRETTORE GENERALE
                            della ricerca
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra
l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2001);
  Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Vista  la  legge  23  dicembre  2005,  n. 266: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2006);
  Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che
istituisce  il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e
tecnologica  (FIRST)  nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse
del FIRB;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004,
registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri
e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del  FIRB  -  Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca di base»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre
2007,  con  cui  e' stata nominata la Commissione incaricata ai sensi
dell'art.  3,  comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del
26  marzo  2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento
(Commissione FIRB);
  Visto  il  decreto  ministeriale  prot.  n. 1678/Ric. del 29 agosto
2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita'
del   FIRB  per  l'anno  2006,  secondo  le  finalita'  ivi  indicate
destinando, tra l'altro, risorse per Euro 45.500.000,00 (rif. art. 2)
al  finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee
progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio
2005, sul capitolo 7256 relativo al FIRB;
  Visto  il  decreto  direttoriale  di  impegno  n.  2934/Ric. del 29
dicembre  2006 con il quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma
di Euro 45.045.000,00 per progetti di ricerca di base attuativi delle
idee  progettuali  di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18
luglio   2005,  (al  netto  della  quota  dell'1%  per  attivita'  di
valutazione e monitoraggio);
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007,
attualmente  in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che
ha   disposto,  tra  l'altro,  di  destinare  Euro  30.000.000,00  al
finanziamento  del  programma  italiano  IDEAS-FIRB, riconducibile al
programma   gestito   dall'European   research  council  (di  seguito
denominato  ERC)  IDEAS  Starting  independent researcher grant ed in
affiancamento  ad  esso,  attraverso  il finanziamento di progetti di
ricerca  di  base  nazionali  a valenza internazionale, coordinati da
giovani  ricercatori anche non strutturati presso universita' ed enti
di ricerca;
  Considerato  che  il predetto decreto ministeriale n. 1865/Ric. del
28  novembre  2007,  all'art.  2  dispone  che  con specifici decreti
direttoriali  si  provveda  all'utilizzo  delle  previste risorse, ai
sensi  e  nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n.
378/Ric. del 26 marzo 2004;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui
all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo
2004;

                              Decreta:
                               Art. 1.

 Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalita' di intervento
  1.  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n.
378/Ric.,  il  FIRB  cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 30
milioni di euro i progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS
-   Starting   independent   researcher   grant  dell'ERC  (Programma
strategico FIRB-IDEAS).
  2.  La  domanda  di  finanziamento  puo'  essere presentata, in via
esclusiva,  dai  soli  soggetti  previsti  dall'art.  2, comma 1, del
decreto ministeriale di cui al comma precedente.
  3.  Potranno  essere considerate come ammissibili esclusivamente le
domande  relative a progetti di ricerca di base che individuino, come
coordinatore,   un   ricercatore  che  abbia  presentato  domanda  di
finanziamento  nel  Programma IDEAS - Starting independent researcher
grant   dell'ERC,   e  che  risultino  di  fatto  (a  giudizio  della
Commissione   di  cui  al  successivo  art.  4,  e  fatti  salvi  gli
adeguamenti  che  dovessero  risultare  necessari per il rispetto del
decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26  marzo  2004  e  per  la
necessita' di prevedere esclusivamente unita' di ricerca afferenti ad
organismi  di  ricerca  nazionali)  l'effettiva trasposizione in sede
FIRB del relativo progetto IDEAS proposto dallo stesso ricercatore.
  4.  Il  coordinatore  di  progetto,  in sede di presentazione della
domanda,  dovra'  impegnarsi  a  completare  le attivita' di progetto
presso  il  soggetto  proponente  di cui al comma 2, anche in caso di
successivo trasferimento ad altro ente o altra universita' nazionale.
  5.   Saranno  avviati  alla  fase  di  cui  al  successivo  art.  4
esclusivamente  quei progetti che, rispondendo ai requisiti di cui ai
precedenti  commi 2, 3 e 4, abbiano ricevuto una valutazione positiva
da parte dell'ERC, al termine di tutte le fasi di valutazione, ma non
siano  risultati beneficiari di contributi da parte dello stesso ERC.
L'eventuale assegnazione di contributi da parte dell'ERC sul Progetto
IDEAS  riconducibile  al  progetto  FIRB,  esaurendo le necessita' di
finanziamento  pubblico  per  la realizzazione del progetto, comporta
pertanto  l'automatica  esclusione  del  progetto  FIRB dalla fase di
selezione  di cui al successivo art. 4 e dall'eventuale finanziamento
a carico del FIRB.
  6.   Il  finanziamento  del  FIRB  sara'  pari  al  70%  dei  costi
ammissibili  elencati  all'art.  4 del decreto ministeriale di cui al
comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento di
giovani  ricercatori  e/o  di  ricercatori  di  chiara fama a livello
internazionale,  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 7 dello stesso
decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
  7.  Non  saranno  in alcun caso riconosciuti contributi a favore di
unita'   di   ricerca   appartenenti  ad  istituzioni  accademiche  o
scientifiche  straniere o la cui sede operativa risulti ubicata al di
fuori   del   territorio  nazionale.  L'eventuale  trasferimento  del
coordinatore  di  progetto  presso  uno degli enti o delle sedi sopra
indicate  comportera'  l'automatica  interruzione  del progetto ed il
recupero  da parte del MUR delle somme eventualmente anticipate e non
ancora spese al momento dell'interruzione.