IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'art. 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero della pubblica istruzione e di individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione», registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, registro n. 1, foglio n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, concernente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione», registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, registro n. 1, foglio n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4; Considerato che e' necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260/2007, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale; Considerato che, ai sensi dall'art. 7, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260/2007, l'articolazione degli Uffici scolastici regionali sara' disposta con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare sulla base delle proposte avanzate dal dirigente preposto ad ogni singolo ufficio regionale; Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per Ministro, il Ministro della pubblica istruzione; b) per Ministero, il Ministero della pubblica istruzione; c) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) per ANSAS, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) per INVALSI, l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modifiche; f) per CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; g) per OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.