IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  l'art.  17,  comma 4-bis,  lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative
vigenti  in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»;
  Visto  l'art.  19  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  «Delega  al  Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista  la  legge  28 marzo  2003,  n.  53 «Delega al Governo per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modifiche,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n. 233 e, in particolare,
l'art. 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della
pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo art. 1;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 luglio 2006, di ricognizione in via amministrativa delle strutture
trasferite al Ministero della pubblica istruzione e di individuazione
in  via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e
di  diretta  collaborazione  del  Ministro della pubblica istruzione,
registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2006;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
n.  259,  recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di
diretta  collaborazione  del  Ministro  della  pubblica  istruzione»,
registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, registro n.
1, foglio n. 12;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007,
n. 260, concernente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della  pubblica istruzione», registrato dalla Corte dei conti in data
14 gennaio  2008,  registro  n.  1,  foglio  n. 13, ed in particolare
l'art. 2, comma 4;
  Considerato  che  e'  necessario adottare, in attuazione del quadro
organizzativo  delineato  con  il citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  260/2007,  il  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare,  di  cui  all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300, e successive modifiche e integrazioni, per
l'individuazione  degli  uffici  di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale;
  Considerato  che, ai sensi dall'art. 7, comma 8, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 260/2007, l'articolazione degli
Uffici  scolastici  regionali sara' disposta con decreto ministeriale
di  natura  non  regolamentare, da adottare sulla base delle proposte
avanzate dal dirigente preposto ad ogni singolo ufficio regionale;
  Sentite  le  Organizzazioni  sindacali  aventi titolo a partecipare
alla contrattazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
    a) per Ministro, il Ministro della pubblica istruzione;
    b) per Ministero, il Ministero della pubblica istruzione;
    c) per  CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    d) per  ANSAS, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica,   di  cui  all'art.  1,  commi 610  e  611,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296;
    e) per  INVALSI,  l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
di  istruzione,  di  cui  al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286, e successive modifiche;
    f) per   CNIPA,  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione,  di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni;
    g) per  OCSE,  l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico,  di  cui  alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.