IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  l'art.  50,  del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed in particolare il
comma 5,  ai  sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e
delle  finanze  di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione
del  software  certificato che deve essere installato dalle strutture
di   erogazione   di  servizi  sanitari,  in  aggiunta  ai  programmi
informatici   dalle   stesse   ordinariamente   utilizzati,   per  la
trasmissione  dei  dati  di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e
tra  i  parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di
trasmissione dei dati predetti;
    Visto  il  decreto  27 luglio  2005 del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del
4 agosto  2005, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 del
citato  art.  50, ed, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che,
in  funzione  degli  esiti  della  sperimentazione  di cui ai decreti
attuativi  del  comma 6  del  citato  art.  50,  si  procedera',  ove
necessario,   con   successivo  decreto,  alla  revisione  di  quanto
stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 27 luglio 2005;
    Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla revisione delle
modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 27 luglio
2005  anche  in  funzione  degli  esiti  della  sperimentazione delle
disposizioni  di  cui  al citato art. 50 presso le regioni e province
autonome,  secondo  il  programma  di  cui  ai  decreti  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
salute attuativi del comma 6 del citato art. 50;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  all'adeguamento  del
disciplinare  tecnico allegato al citato decreto 27 luglio 2005 con i
suddetti esiti;
    Ritenuto  di  prevedere  fino  al  1° giugno  2008  il periodo di
adeguamento  dei  programmi informatici utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari alle nuove modalita' di trasmissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione
    1. Le   modalita'   di   trasmissione  telematica,  le  frequenze
temporali  e  le  modalita' operative di invio e gestione dei dati da
trasmettere  sono  definite  nel disciplinare tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    2. Le  ricette  utilizzate a partire dal 1° maggio 2008 presso le
strutture di erogazione dei servizi sanitari possono essere trasmesse
secondo  le  modalita'  di cui al comma 1, in alternativa a quelle di
cui al decreto 27 luglio 2005 indicato in premessa.
    3. Le  ricette  utilizzate  presso le strutture di erogazione dei
servizi sanitari a partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse
esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.