IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti; Visto il decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 del citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 27 luglio 2005; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 27 luglio 2005 anche in funzione degli esiti della sperimentazione delle disposizioni di cui al citato art. 50 presso le regioni e province autonome, secondo il programma di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute attuativi del comma 6 del citato art. 50; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 27 luglio 2005 con i suddetti esiti; Ritenuto di prevedere fino al 1° giugno 2008 il periodo di adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari alle nuove modalita' di trasmissione; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione dei dati da trasmettere sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le ricette utilizzate a partire dal 1° maggio 2008 presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 1, in alternativa a quelle di cui al decreto 27 luglio 2005 indicato in premessa. 3. Le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.