IL CAPO
            della direzione V del Dipartimento del tesoro

  Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  18  settembre  2007,  recante  la
«classificazione  delle  operazioni creditizie per categorie omogenee
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
  Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  300  del  28 dicembre  2007  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il
trimestre  1°  ottobre  2007  - 31 dicembre 2007 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  74  del  29  marzo  2006)  e  dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  1°  ottobre  2007  - 31 dicembre 2007 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del    valore   mediodel   tasso   applicato   alle   operazioni   di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  28  febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Avuto  presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.  231,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del  14 dicembre
2007  che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
  Sentita la Banca d'Italia;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre 1° ottobre 2007 - 31 dicembre 2007, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.