IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

    Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive   modifiche   e  integrazioni,  che  ha  istituito  l'Albo
nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
    Visto,  in  particolare,  l'art. 212, comma 8, del citato decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come  sostituito dall'art. 2,
comma 30,  del  decreto  legislativo  16 gennaio 2008, n. 4, il quale
prevede  l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi  che  effettuano  operazioni  di  raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi
che   effettuano   operazioni  di  raccolta  e  trasporto  di  trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione  che  tali  operazioni  costituiscano  parte integrante ed
accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa  dalla  quale i rifiuti
sono prodotti;
    Visto   il   decreto   28 aprile   1998,  n.  406,  del  Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti;
    Ritenuto,   ai   sensi   dell'art.  212,  comma 13,  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  e  dell'art.  6  del  decreto
28 aprile  1998,  n.  406,  di  emanare le necessarie direttive volte
all'applicazione  uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale delle
disposizioni  di  cui  al  citato  art.  212,  comma 8,  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come  sostituito dall'art. 2,
comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
    Ritenuto,  altresi',  di  fornire  indicazioni  per  la  corretta
applicazione  del  disposto  di cui all'art. 2, comma 30, del decreto
legislativo  16 gennaio  2008,  n.  4, in base al quale le iscrizioni
effettuate  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo restano valide ed efficaci;

                              Delibera:

                               Art. 1.
    1.   Le  imprese  di  cui  all'art.  212,  comma 8,  del  decreto
legislativo   3 aprile   2006,  n.  152,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  presentano  comunicazione  all'Albo  secondo lo schema
riportato nell'allegato «A».
    2. La sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle
condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione
di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'art. 10,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e
integrazioni,   nonche'   ad  emettere,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione   della   comunicazione   medesima,   il  provvedimento  di
iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato «B».
    3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle
condizioni   e   dei  requisiti  di  cui  al  comma 2,  dispone,  con
provvedimento  motivato,  il  rigetto  della  comunicazione di cui al
comma 1 secondo lo schema riportato nell'allegato «C».
    4.  Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  16 gennaio  2008, n. 4, secondo la
previgente  normativa  e  non  ancora oggetto di delibera, le sezioni
regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
    5.  Le  richieste  d'iscrizione  presentate secondo la previgente
normativa  e  con  le  modalita'  di cui alla deliberazione 26 aprile
2006,  n.  1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
16 gennaio  2008,  n.  4,  devono essere regolarizzate e integrate ai
sensi dell'art. 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle
disposizioni  della  presente deliberazione entro trenta giorni dalla
ricezione  della  richiesta  della  Sezione  regionale.  In  difetto,
decorso   invano   detto   termine,  l'istruttoria  sara'  dichiarata
improcedibile.
    6. L'efficacia dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione
del  diritto  annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      Roma, 3 marzo 2008

                        Il presidente: Onori