IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
  Vista  la  nota  dell'ufficio territoriale del Governo di Catanzaro
del  25 febbraio  2008,  prot.  n.  13249/2008/Gab, con la quale sono
stati  inviati  gli  atti trasmessi dal GIP del tribunale di Perugia,
ivi  indicati,  relativi  ai  fascicoli processuali n. 3601/07R.GIP e
5425/2006   R.G.  a  carico  del  consigliere  regionale  nonche'  ex
assessore  regionale  al turismo, ai beni ed alle attivita' culturali
della  regione  Calabria,  sig.  Pasquale  Tripodi ed altri, ai sensi
dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
  Vista  l'ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere
emessa  dal  GIP  presso  il tribunale di Perugia, in data 6 febbraio
2008 per i reati di cui all'art. 416-bis del codice penale;
  Visto  il  decreto  del presidente della giunta regionale n. 31 del
12 febbraio  2008  con  il  quale  sono  revocate  la nomina dell'on.
Pasquale Tripodi ad assessore della giunta regionale della Calabria e
l'attribuzione  al medesimo dell'incarico di assessore al turismo, ai
beni ed alle attivita' culturali;
  Considerato  che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la
sospensione  di  diritto dalle cariche di «... consigliere regionale»
consegue,  altresi',  quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione
della  misura  coercitiva della custodia cautelare in carcere, di cui
all'art. 285 del codice di procedura penale;
  Considerato  che  tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi  operati  dall'art.  274 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267,  recante  il  testo unico sull'ordinamento degli enti
locali,   e'   tuttora  applicabile  nei  confronti  dei  consiglieri
regionali,  come  ritenuto  dalla  Suprema  Corte di cassazione nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
  Rilevato,  pertanto,  che dalla data del 6 febbraio 2008 decorre la
sospensione  prevista  dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/1990;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli 7  e 8 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
ed il Ministro dell'interno;

                              Decreta:
  A  decorrere  dal  6 febbraio  2008 e' accertata la sospensione del
sig.  Pasquale  Tripodi  dalla  carica di consigliere regionale della
regione  Calabria, nonche' assessore regionale al turismo, ai beni ed
alle  attivita'  culturali, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento  giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
    Roma, 17 marzo 2008
                                                 Il Presidente: Prodi