IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  982/08 del 21 agosto 2007, con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione  di  origine  protetta  Riso  di  Baraggia  Biellese  e
Vercellese;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernenti i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Vista  la  nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  ha
notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9
del  predetto  Regolamento  (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;
  Visto il decreto 5 marzo 2008, relativo alla protezione transitoria
accordata  a  livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare di
produzione  della  denominazione di origine protetta Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese;
  Visto  il  decreto  27 settembre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 242 del
17 ottobre  2007,  con  il  quale  l'Ente  Nazionale Risi con sede in
Milano,  Piazza  Pio  Xl,  1,  e'  stato  autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di origine protetta Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese;
  Considerato  che  l'Ente  Nazionale  Risi ha altresi predisposto un
ulteriore   piano   dei  controlli  che  recepisce  le  modifiche  al
disciplinare   di  produzione  protette  transitoriamente  a  livello
nazionale con il decreto 5 marzo 2008;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine protetta Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli  art.  10  e  11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio  concessa  con  il  citato  decreto  5 marzo  2008, hanno
l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'Ente Nazionale Risi.