Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

              Interventi di cooperazione allo sviluppo
  1.   Per   la   realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in
Afghanistan,  Iraq,  Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare
il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita della popolazione e il
sostegno  alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008,
la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C
-  Ministero  degli  affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n.
244.  Le  somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo e   all'art.   2,   il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  a  ricorrere ad
acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia, anche in deroga alle
disposizioni  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  ((assegnando
priorita'  assoluta  all'impiego  di  risorse  locali  sia  umane sia
materiali.))
  3.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo e   all'art.   2,   il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
autorizzato  ad  affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad
enti   e   organismi   specializzati  ed  a  stipulare  contratti  di
collaborazione  coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica  amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in  deroga  a  quanto  stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266. ((Gli incarichi e i contratti di cui
al  presente  comma sono  affidati  ad enti od organismi e stipulati,
assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  con  persone  di  nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana  o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.))
  4.  Al  personale  inviato  in  breve missione per la realizzazione
delle  attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta
l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  nella  misura  intera  incrementata del 30 per cento, calcolata
sulla  diaria  prevista  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman.
  5.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  presente  articolo,  si  applicano l'art. 3,
commi 1,  2,  3  e  5, e l'art. 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219.
   6.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2008,  la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti
o  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  ((assegnando
priorita'  all'impiego  di  risorse locali sia umane sia materiali,))
disposti  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza  dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per
la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000
in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.
  ((6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di  euro  100.000  e'  destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione  della  popolazione  libanese  in  relazione  al  pericolo
rappresentato    dal   munizionamento   inesploso   con   particolare
riferimento  al  sub-munizionamento  antipersona  disperso da bombe a
grappolo.
  6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede
all'organizzazione,  in  Afghanistan  o in un Paese limitrofo, di una
conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione
con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».))

          Riferimenti normativi:
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
              - La   legge   24 dicembre   2007,   n.   244,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007. La tabella C prevede
          gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria.
              - Il  testo  dell'art.  1, commi 9, 56 e 57 della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
          2005, e' il seguente:
              «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
          incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
          all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
          e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
          nell'anno 2004.
              (Omissis).
              56.   Le   somme   riguardanti   indennita',  compensi,
          retribuzioni   o   altre   utilita'   comunque  denominate,
          corrisposti  per  incarichi  di  consulenza  da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  sono  automaticamente  ridotte  del  10 per
          cento  rispetto  agli  importi  risultanti  alla  data  del
          30 settembre 2005.
              57.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e  per  un  periodo  di tre anni, ciascuna
          pubblica  amministrazione  di  cui  al  comma 56  non  puo'
          stipulare  contratti  di  consulenza che nel loro complesso
          siano  di  importo  superiore rispetto all'ammontare totale
          dei   contratti   in  essere  al  30 settembre  2005,  come
          automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».
              - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              - Il  testo  degli  articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4,
          commi 2  e  3-bis del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.   219,   recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della
          popolazione  irachena», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 191 del 19 agosto 2003, e' il seguente:
              «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
              2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
          lettera b),  e  comma 5,  della  legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
              3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.  7,  comma 2,  lettera d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
          9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
          modificazioni.
              4. (Omissis).
              5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
              «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
          (Omissis).
              2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di   cui  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.
              3. (Omissis).
              3-bis.  Il  Ministro  degli affari esteri identifica le
          misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
          non  governative  che  intendano  operare  in Iraq per fini
          umanitari.».