Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Segretariato generale
                            Alle Amministrazioni dello Stato anche ad
                            ordinamento autonomo
                            Al  Consiglio  di  Stato  -  Ufficio  del
                            Segretario generale
                            Alla   Corte  dei  conti  -  Ufficio  del
                            Segretario generale
                            All'Avvocatura  generale  dello  Stato  -
                            Ufficio del Segretario generale
                            Alle Agenzie
                            All'ARAN
                            Alla   Scuola  Superiore  della  Pubblica
                            Amministrazione
                            Agli Enti pubblici non economici
                            Agli   Enti  pubblici  (ex  art.  70  del
                            decreto legislativo n. 165/2001)
                            Agli Enti di ricerca
                            Alle Istituzioni universitarie
                            Agli Organi di controllo interno
                            e, p. c.
                            Alla   Conferenza  dei  Presidenti  delle
                            Regioni
                            All'ANCI
                            All'UPI

1. Premessa.
  La  legge  finanziaria  2008,  legge n. 244 del 2007, e' nuovamente
intervenuta  a disciplinare le retribuzioni e gli emolumenti a carico
di  pubbliche amministrazioni e di societa' partecipate ponendo tetti
retributivi.   La   medesima  legge  ha  disciplinato  un  regime  di
pubblicita'  e di comunicazione per gli enti od organismi interessati
avente  ad  oggetto  le  retribuzioni  ed i compensi. Le disposizioni
rilevanti  sono  contenute  nell'art. 3, commi da 43 a 53. I commi in
questione  hanno  innovato il regime che era stato posto dall'art. 1,
comma  593,  della  legge  n.  296 del 2006 (legge finanziaria 2007),
disposizione  che  e'  stata  espressamente  abrogata  dal  comma  43
dell'art.  3.  In considerazione delle profonde modifiche intervenute
si  forniscono,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze, le seguenti prime indicazioni sulle disposizioni richiamate.
2. La disciplina sul tetto retributivo - ambito di applicazione (art.
3, commi 44 - 49).
  La    disciplina    si    riferisce   al   «trattamento   economico
onnicomprensivo»  di  talune  categorie  di soggetti. Per individuare
l'ambito  di applicazione delle norme occorre stabilire quali sono le
figure  soggettive  interessate (destinatari degli emolumenti), quali
sono  le categorie di soggetti pubblici o privati con cui il rapporto
che    da'   luogo   al   corrispettivo   e'   instaurato   (soggetti
conferenti/pagatori),  la  tipologia  di  rapporto  che i destinatari
degli emolumenti hanno con i soggetti conferenti/pagatori.
2.1. I soggetti interessati (destinatari degli emolumenti).
  Il  nuovo regime riguarda «chiunque riceva a carico delle pubbliche
finanze  emolumenti  o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente  o  autonomo  con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, universita',
societa'  non  quotate  a totale o prevalente partecipazione pubblica
nonche'  le  loro  controllate,  ovvero  sia  titolare di incarichi o
mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano.».
  Dal  punto  di  vista  soggettivo  quindi  la  nuova  disciplina ha
carattere generale. La legge ha comunque specificato che sono inclusi
nel   campo  di  applicazione  della  normativa  anche  i  magistrati
ordinari,  amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di
collegi  ed  organi  di  governo  e  di  controllo delle societa' non
quotate e i dirigenti.
  In  base al dato letterale, le norme non riguardano i corrispettivi
per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche.
2.2.   La   tipologia  di  rapporti  rilevanti  intercorrente  tra  i
destinatari degli emolumenti e i soggetti conferenti/pagatori.
  I  soggetti  interessati  dalla  normativa  sono  tutti  coloro che
percepiscono  retribuzioni  o  emolumenti  a  carico  delle pubbliche
finanze  essendo  legati  da  un  rapporto  di  lavoro  subordinato o
autonomo  con  le  amministrazioni  od  organismi indicati (paragrafo
2.3).  In  generale,  sono  quindi compresi nel campo di applicazione
oltre   ai   lavoratori   dipendenti,   a  prescindere  dalla  natura
privatistica  o  pubblicistica del rapporto, le parti di un contratto
d'opera,  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  di  una
collaborazione  a  progetto,  qualora il committente sia una societa'
partecipata, o comunque i titolari di altri incarichi.
2.3.   Le  amministrazioni  e  gli  organismi  considerati  (soggetti
conferenti/pagatori).
  Gli incarichi o rapporti rilevanti sono quelli che intercorrono con
le amministrazioni statali, le agenzie, gli enti pubblici economici e
non  economici,  gli enti di ricerca, le universita', le societa' non
quotate  a  totale  o  prevalente  partecipazione  pubblica e le loro
controllate.
  La   disciplina   de   qua   vale   come  principio  per  le  altre
amministrazioni,   nell'ambito   del   coordinamento   della  finanza
pubblica.
  Quanto  agli incarichi o rapporti intercorrenti con le societa' non
quotate  e  con  quelle da queste controllate, coerentemente a quanto
sopra  detto deve ritenersi che la partecipazione totale o prevalente
e'   quella  relativa  alle  amministrazioni  indicate  dalla  legge.
Pertanto le amministrazioni interessate, relativamente a societa' non
quotate  a cui partecipano in via totale o prevalente e alle societa'
comunque   controllate,  assicurano  il  rispetto  degli  adempimenti
necessari  individuati  dalla presente circolare e dalle disposizioni
qui richiamate.
  Si  segnala inoltre che l'art. 3, comma 51, della legge finanziaria
2008 ha previsto la «soppressione» (rectius l'abrogazione) del primo,
secondo   e  terzo  periodo  dell'art.  1,  comma  466,  della  legge
finanziaria  2007,  che  contenevano  una disciplina specifica per il
numero  ed il compenso dei componenti dei consigli di amministrazione
delle  societa' non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e
delle   finanze   e  rispettive  societa'  controllate  e  collegate,
stabilendo  che  a  tali  fattispecie si applica la nuova disciplina.
Quindi  l'applicazione  del  nuovo  regime  si  riferisce  anche alle
societa'  non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle
finanze e loro controllate e collegate.
2.4.  L'esclusione dal campo di applicazione derivante dall'oggetto e
dalla finalita' dell'incarico o rapporto.
  Il  terzo  periodo  del  comma  44 espressamente prevede in maniera
puntuale  che  «il  limite  non  si  applica alle attivita' di natura
professionale  e  ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso
essere  stipulati  con  chi  ad  altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni  ai  sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una
prestazione artistica o professionale (...) che consenta di competere
sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.».
  In  base  a  questa  previsione  solo  i contratti o gli incarichi,
aventi  la  suddetta  natura, i cui oneri sono a carico delle finanze
pubbliche, non sono assoggettati al tetto del trattamento retributivo
del  Primo  Presidente  della  Corte  di  cassazione,  ferma restando
l'incompatibilita' prevista dalla norma. Il limite tuttavia non opera
soltanto   allorche'   tale  prestazione  artistica  o  professionale
«consenta»  al  soggetto  che  conferisce l'incarico o che stipula il
contratto,  tra  i  quali  vanno ricompresi i contratti di servizio a
societa',  quali  gli incarichi di revisione contabile, «di competere
sul  mercato  in  condizioni di effettiva concorrenza». Sono escluse,
altresi',  dal  campo  di  applicazione le attivita' i cui compensi o
tariffe  sono  determinati  dalla  legge  o da regolamento. Il limite
trova   pertanto   applicazione   ai  restanti  incarichi  di  natura
professionale e ai contratti d'opera in generale.
3. La disciplina generale sul tetto retributivo.
  Il    vincolo    economico    posto    dalla   normativa   consiste
nell'imposizione  di  un  tetto  non  superabile per il compenso o la
retribuzione  (emolumenti)  che  i  destinatari possono percepire per
l'espletamento di uno o piu' rapporti. Tale limite e' individuato per
relazione  nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte
di  cassazione nell'art. 3, comma 44, della legge. E' previsto poi un
secondo  tetto  per  le  ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3,
comma   46,   della  legge)  pari  al  doppio  di  tale  trattamento.
Relativamente  all'individuazione  del  tetto,  occorre concretamente
fare riferimento alla retribuzione attuale del Primo Presidente della
Corte.  Il  riferimento  puo'  ritenersi effettuato alla retribuzione
dell'attuale  Primo  Presidente  in  carica, comprensiva di tutti gli
emolumenti  connessi  alla carica. Questa retribuzione e' pari a Euro
289.984,00 annui lordi.
  La  disposizione  assoggetta espressamente al limite il trattamento
onnicomprensivo  dei destinatari degli emolumenti. Cio' significa che
in  base  alla  norma  debbono  considerarsi  ai fini del concorso al
limite  tutti gli emolumenti lordi ricevuti «a carico delle pubbliche
finanze»  nell'ambito  di  rapporti  con i soggetti pagatori indicati
(par.  2.3).  In  proposito, il penultimo periodo del comma 44 citato
prevede  che  «ai  fini  dell'applicazione  del  presente  comma sono
computate    in   modo   cumulativo   le   somme   comunque   erogate
all'interessato  a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel
caso di pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel
corso  dell'anno.»,  chiarendo il concetto di onnicomprensivita' e il
periodo temporale di riferimento, che e' quello annuo.
4. Le deroghe al tetto retributivo generale.
  L'art. 3, comma 44, della legge prevede la possibilita' di derogare
al  regime che impone un tetto al trattamento economico. La deroga e'
possibile   solo   se   ricorrono  «motivate  esigenze  di  carattere
eccezionale  e  per un periodo di tempo non superiore a tre anni». La
sussistenza dei presupposti deve essere valutata dall'amministrazione
o  dalla  societa'  che  conferisce  l'incarico  o  che  instaura con
l'interessato   un   rapporto  di  lavoro,  i  quali  determinino  il
superamento del tetto.
  Per  le  amministrazioni  dello  Stato  possono  essere autorizzate
deroghe  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  nel  limite  massimo  di  25  unita',  corrispondenti  alle
posizioni di piu' elevato livello di responsabilita', riferite sia al
personale   in   regime  di  diritto  pubblico  e  sia  al  personale
contrattualizzato.  Nell'individuare  tali  deroghe  il  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri dovra', pertanto, tenere conto
di  funzioni  di particolare complessita' correlate alle attribuzioni
istituzionali  e,  conseguentemente  tale  determinazione  assumera',
proprio per tale motivo, la caratteristica della stabilita'.
  In  base  al  comma  46, per le amministrazioni dello Stato, per la
Banca  d'Italia  e  le  autorita'  amministrative  indipendenti ed in
relazione ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44
non   puo'   comunque  essere  superato  il  limite  del  doppio  del
trattamento   retributivo   del   Primo  Presidente  della  Corte  di
cassazione.  Il  predetto  limite  opera  per  tutti coloro che hanno
incarichi  o  rapporti  con  la  Banca  d'Italia  o  con le autorita'
indipendenti. Invece con riferimento alle amministrazioni dello Stato
esso  opera  solo nel caso di deroghe mediante decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5.  Il  regime  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  (corrispettivi
eccedenti i tetti).
  L'art.  3,  comma 44, stabilisce che «nessun atto comportante spesa
ai  sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se non sia
stato   previamente  reso  noto,  con  l'indicazione  nominativa  dei
destinatari    e   dell'ammontare   del   compenso,   attraverso   la
pubblicazione  sul  sito  web  dell'amministrazione  o  del  soggetto
interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento».
  Il comma 48, mediante il richiamo al comma 44, prevede il regime di
pubblicita'  anche  per tutti i nuovi contratti. Inoltre, il comma 49
estende  la disciplina in questione «a tutte le situazioni e rapporti
contemplati» dai precedenti commi 47 e 48.
  Il  regime di pubblicita' quindi e' immediatamente efficace sia con
riferimento ai rapporti in corso sia con riguardo ai nuovi contratti,
impieghi o incarichi.
  La  pubblicita'  deve  essere  attuata  dall'amministrazione  o dal
«soggetto interessato» e quindi dal soggetto conferente/pagatore e si
realizza mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Essa riguarda
gli  atti  che  rappresentano  il  titolo  giuridico che da' luogo al
pagamento (ad es. il singolo contratto).
  Il   regime   di   pubblicita'  si  riferisce  soltanto  agli  atti
comportanti  spesa  relativi  agli emolumenti, rapporti e destinatari
percettori  per le situazioni che comportano il superamento dei tetti
fissati  legislativamente. In tal modo sono perseguite due finalita':
quella   della   trasparenza   in  riferimento  alle  retribuzioni  o
emolumenti  piu' elevate e quella del contenimento dell'ammontare dei
compensi a carico dei bilanci pubblici.
  Oltre  al  regime  di  pubblicita',  le  norme pongono un regime di
comunicazione  al  Governo  e al Parlamento, per il quale vale quanto
detto   sopra   per   la   pubblicita'  non  essendoci  in  proposito
differenziazioni  nella  legge. Analoghe comunicazioni debbono essere
fatte alla Corte dei conti.
  Per  il  Governo  le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
  Si  raccomanda  una particolare attenzione al rispetto dei principi
che   governano   il   trattamento   dei   dati  personali,  evitando
comunicazioni eccedenti le finalita'.
6. L'attuazione della normativa.
  Il  sistema richiede necessariamente la partecipazione del soggetto
interessato.
  Quest'ultimo,  ove  il  pagamento  debba  essere  disposto  da  una
pubblica amministrazione, al momento dell'assunzione di incarichi, di
impiego o di stipulazione di contratto di lavoro subordinato, potra',
sulla  base  del  combinato  disposto  di  cui  agli articoli 43 e 46
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, effettuare
una dichiarazione (nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui
al  citato testo unico) circa l'ammontare delle retribuzioni/compensi
che nell'anno potra' ricevere in relazione agli impegni gia' assunti,
nonche'  contenente  gli  elementi  essenziali dei rapporti rilevanti
(indicazione  dell'amministrazione/organismo  con il quale i rapporti
sono  in corso, la natura dell'incarico o del rapporto, se di diritto
privato  o  incarico o impiego di natura pubblicistica, e la data del
conferimento).  La  dichiarazione  dovra' inoltre contenere l'impegno
dell'interessato a dare tempestiva comunicazione in caso di mutamento
della  situazione.  In  alternativa  alla  dichiarazione suddetta, il
soggetto interessato potra' comunicare all'amministrazione competente
gli  elementi  indispensabili per il reperimento delle informazioni e
dei dati richiesti.
  Ciascun  soggetto  conferente/pagatore deve inviare al destinatario
degli  emolumenti  una comunicazione preventivamente all'accredito in
modo  da  metterlo  a conoscenza del momento e dell'importo che sara'
accreditato.
  Il  periodo  transitorio,  cioe'  il regime applicabile ai rapporti
gia'  in  corso  al  momento  dell'entrata  in vigore della legge, e'
regolato dal comma 47.
  Innanzi  tutto,  la  disposizione  fa  salvi  i rapporti di diritto
privato  in  corso alla data del 28 settembre 2007. Pertanto, debbono
considerarsi  fuori  dall'obbligo  di  rispettare  il tetto di cui ai
commi  44  e 46 i contratti stipulati entro questa data, salvo che la
loro  efficacia  non  operi  da  una data successiva. Essi quindi non
debbono subire la decurtazione prevista dalle norme.
  Cio'  posto,  gli incarichi o mandati di natura pubblicistica, sono
soggetti  a decurtazione, nel caso in cui per il loro svolgimento sia
previsto  un  trattamento  superiore  rispetto  a  quello  del  Primo
Presidente della Corte di cassazione o del suo doppio, naturalmente a
seconda che ricorrano l'una o l'altra fattispecie.
  La  decurtazione  si  applica  inoltre  anche  nei  casi  in  cui i
rispettivi limiti siano superati per effetto del cumulo tra incarichi
di  carattere  non  privatistico  e  contratti  o  mandati  di natura
privatistica.  La decurtazione annuale e' pari al 25% del trattamento
economico  complessivo  eccedente  i limiti rispettivamente di cui al
comma  44  e  46 e cessa al raggiungimento del limite. Dalla norma si
deduce  quindi  che la decurtazione va operata ogni anno sull'importo
gia'  decurtato  e  che  in ogni caso il differenziale retributivo va
recuperato entro quattro anni.
  Nel  caso  di  cumulo  di  piu'  incarichi,  cariche  o  mandati la
decurtazione   opera   a  partire  dall'incarico,  carica  o  mandato
conferito da ultimo.
  Al  fine di attuare la normativa e' necessario che ciascun soggetto
pagatore   provveda  a  verificare  la  ricorrenza  della  situazione
descritta  dalla  legge  in riferimento a ciascun rapporto di lavoro,
impiego o incarico, accertando se in riferimento ai rapporti in corso
si   puo'   verificare  la  condizione  del  superamento  del  limite
retributivo  legale e se eventualmente ricorrono le condizioni per la
deroga.
  In   quest'ultimo  caso,  il  soggetto  conferente/pagatore  dovra'
adottare  un  atto  motivato  dal  quale  emergono  in  modo chiaro e
puntuale  le esigenze di deroga, che debbono avere il requisito della
eccezionalita',  fermo  restando  che  la  deroga  puo' valere per un
periodo non superiore a tre anni.
  I soggetti pagatori obbligati opereranno la decurtazione annuale in
corrispondenza  del  pagamento che portera' al superamento del tetto,
operando  a  conguaglio  a fine anno ove ne sussistano i presupposti,
salvo   diverso   accordo   con   l'interessato  sulla  modalita'  di
decurtazione  o  conguaglio.  In presenza di situazioni di incertezza
relativamente ai compensi realmente percepiti o percepibili nell'anno
la decurtazione potra' essere operata all'inizio dell'anno successivo
una volta definite le entrate realmente percepite.
  Si  fa  presente che in base al comma 48, le disposizioni di cui al
comma  44  si  applicano  comunque  alla  stipula  di  tutti  i nuovi
contratti  e  al  rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere
che  non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza. E'
chiaro,  quindi,  che  il comma 47, che prevede un regime derogatorio
temporaneo,  opera  solo  per  i  contratti in corso alla data del 28
settembre  2007  essendo  applicabile  il  nuovo  regime  a  tutti  i
contratti stipulati successivamente a tale data.
8. La responsabilita' per l'inosservanza degli obblighi.
  Il  regime  specifico di responsabilita' e' posto dal periodo 5 del
comma   44,   il   quale  stabilisce  che  «in  caso  di  violazione,
l'amministratore  che  abbia  disposto il pagamento e il destinatario
del  medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di
una   somma  pari  a  dieci  volte  l'ammontare  eccedente  la  cifra
consentita».
9.   La   relazione  alle  Camere  del  Presidente  del  Consiglio  e
l'attivita' di monitoraggio e verifica.
  Il  comma  52  dell'art.  3  della  legge  finanziaria 2008 prevede
un'attivita'  di  relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
entro  il  30  settembre  2008 avente ad oggetto l'applicazione della
nuova   normativa,   sulla   base   di   un  rapporto  di  analisi  e
classificazione  dell'insieme delle posizioni interessate predisposto
dal   Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione.
  Il  comma  53  dell'art.  3  della legge finanziaria prevede che la
Corte  dei  conti  verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio.
  L'Ispettorato  per  la  funzione pubblica nell'ambito delle proprie
attivita'  di controllo di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  verifica  l'applicazione  delle  disposizioni
richiamate con la presente circolare.
    Roma, 24 gennaio 2008

             Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 2, foglio n. 178