IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,   che   disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
27 giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  149 del
30 giugno 2003, in materia di riduzione degli interessi relativi alla
riscossione e ai rimborsi;
  Visto l'art. 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  dispone  che,  decorsi  piu'  di dieci anni dalla richiesta di
rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e
di  interessi,  per  crediti  riferiti alle imposte sul reddito delle
persone  fisiche  e  delle  persone giuridiche ovvero all'imposta sul
reddito  delle  societa',  producono,  a partire dal 1° gennaio 2008,
interessi  giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base della media
aritmetica dei tassi applicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci
anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 139, della citata
legge  n.  244 del 2007, la misura del tasso di interesse, per l'anno
2008,  e'  calcolata  sulla  base  della  media  aritmetica dei tassi
applicati  ai  buoni  del  Tesoro  poliennali a dieci anni registrati
nell'anno 2007;
  Vista  la  nota  n.  27720  del  7 marzo  2008,  con  la  quale  il
Dipartimento  del  tesoro ha comunicato che, nell'anno 2007, il tasso
medio ponderato all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro a dieci
anni risulta essere del 4,41 per cento;

                              Decreta:
                               Art. 1.

   Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi
  1. Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme
complessivamente  spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per
crediti  riferiti  alle  imposte  sul reddito delle persone fisiche e
delle   persone  giuridiche  ovvero  all'imposta  sul  reddito  delle
societa'  producono,  per l'anno 2008, interessi giornalieri al tasso
annuo del 4,41 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2008
                                    Il capo del dipartimento: Carotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 362