IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                             di Venezia

  Vista  la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale  in  favore  dei lavoratori dell'edilizia ed
affini,  che  all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione
delle  commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali
del lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/92  del  19 marzo 1992 della direzione
generale  previdenza  e assistenza sociale del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  con  la  quale  si ritiene che l'art. 1, secondo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa
trovare  applicazione  nei  confronti  delle  commissioni provinciali
cassa  integrazione  ordinaria  e  per  i lavoratori dell'edilizia ed
affini di cui alla legge n. 427/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  direzione  provinciale  del lavoro di Venezia e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative
per  i  lavoratori  la  CGIL  e  la  CISL  e  per  i datori di lavoro
l'Associazione    costruttori    edili    e    l'Unione   provinciale
artigiani-Confartigianato;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  3  della  legge n.
427/1975, composta dai signori:
    direttore  pro-tempore  della  sede  provinciale dell'I.N.P.S. di
Venezia - Presidente o suo delegato;
    dott.  Monaco Michele, rappresentante della Direzione provinciale
del lavoro di Venezia - membro effettivo;
    dott.   Scaggiante   Giuseppe,   rappresentante  della  Direzione
provinciale del lavoro di Venezia - membro supplente;
  in rappresentanza dei lavoratori:
    sig.  Caravello  Alfiero,  rappresentante CGIL - membro effettivo
sett. ind.;
    sig.  Ballarin  Giovanni,  rappresentante  CGIL - supplente sett.
ind.;
    sig. D'Itria Emilio, rappresentante CISL - membro effettivo sett.
art.;
    sig. Rosa Massimo, rappresentante CISL - supplente sett. art.;
  in rappresentanza dei datori di lavoro:
    sig.  Michieletto  Bruno, rappresentante Associazione costruttori
edili - membro effettivo sett. ind.;
    sig.  De  Lazzari  Luca,  rappresentante Associazione costruttori
edili - membro supplente sett. ind.;
    sig.   Chinellato   Giorgio,  rappresentante  Unione  provinciale
artigiani - membro effettivo sett .art. ;
    sig.  Tieghi Luciano, rappresentante Unione provinciale artigiani
- membro supplente sett. art.