IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  8,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o
eccezionali»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 1° luglio 2005 dall'impresa
«Isagro  S.p.a.»,  con  sede  legale  in  Milano,  via Caldera n. 21,
diretta   ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto
fitosanitario denominato «Kelion 50 WG» contenente la sostanza attiva
orthosulfamuron;
  Vista  la  decisione  della Commissione dell'Unione europea in data
24 novembre  2006  «che  riconosce in linea di massima la conformita'
del  fascicolo  trasmesso  per  un  esame  dettagliato in vista di un
eventuale   inserimento   della   sostanza   attiva   orthosulfamuron
nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per
tre anni del prodotto fitosanitario in questione;
  Ritenuto  di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare
la  validita'  della  stessa  al  tempo  determinato  in  anni  tre a
decorrere dalla data del presente decreto;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  in data 31 gennaio 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista la nota pervenuta in data 1° febbraio 2008 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
                              Decreta:
  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
tre,  l'Impresa  «Isagro  S.p.a.», con sede in Milano, via Caldera n.
21,  e'  autorizzata  in via provvisoria ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario denominato KELION 50 WG con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  L'autorizzazione  e'  subordinata all'esito della valutazione della
Commissione   europea   circa  l'inserimento  della  sostanza  attiva
orthosulfamuron in allegato I della direttiva 91/414/CEE.
  Per  la  sostanza  attiva orthosulfamuron sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
        Prodotti destinati        |   Limiti massimi di residui *
        all'alimentazione         |             (mg/kg)
=====================================================================
Riso                              |               0,03

    * Definizione  del  residuo:  orthosulfamuron    Il  prodotto  e'
confezionato nelle taglie da g 300.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa «Isagro S.p.a.» in Aprilia (Latina);
    importato  in  confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa   estera   «Schirm   GmbH   Division  Sideco»  -  Lubeck
(Germania);
    confezionato  presso  lo stabilimento dell'impresa «Torre S.r.l.»
in Torrenieri-Montalcino (Siena).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12885.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello