IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181 convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre  2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  69  del  24 marzo 2005, di recepimento della direttiva
2003/97/CE,  relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta  dei  veicoli  e  dei veicoli muniti di tali dispositivi, e
successive modificazioni;
  Vista   la  direttiva  2007/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11 luglio  2007,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione   europea  n.  L  184  del  14 luglio  2007,  concernente
l'installazione  a  posteriori  di  specchi  sui  veicoli commerciali
pesanti immatricolati nella Comunita';
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
  Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   dell'11 luglio   2007,   concernente   l'installazione  a
posteriori  di  specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati
nella Comunita'.
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto stabilisce obblighi per l'installazione di
sistemi per la visione indiretta nei veicoli delle categorie N2 ed N3
di  cui all'allegato II, sezione A, punto 2, del decreto del Ministro
per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile 29 marzo 1974 di attuazione
della  direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   20 giugno  2002,  gia'
immatricolati.