IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visto  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
    Visto,  in  particolare,  l'art.  87,  comma 2,  lettera  g)  del
suddetto  provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni
della  legge  n.  327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato
periodicamente  in  apposite  tabelle dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
    Visto  l'art.  1,  comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
    Visto  l'art.  1,  commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
    Visto  il  decreto  ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  232  del  5 ottobre  2005,  concernente  la
determinazione   del   costo  orario  del  lavoro  per  i  lavoratori
dipendenti   da   aziende   del  settore  turismo-  comparto  aziende
alberghiere -, riferito al mese di luglio 2005;
    Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i
dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007
tra  FEDERALBERGHI,  FIPE,  FIAVET,  FAITA,  con la partecipazione di
CONFCOMMERCIO,  FEDERRETI  e  FILCAMS  CGIL,  FISASCAT CISL, UILTuCS,
nonche'  il  CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET,
FAITA,  con  la  partecipazione  di  CONFCOMMERCIO  e UGL Commercio e
Turismo;
    Considerata  la  necessita'  di  aggiornare il suddetto costo del
lavoro a valere dai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori   firmatarie  dei  sopraindicati  contratti,  al  fine  di
acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del
settore di attivita';
    Accertato  che  nell'ambito dei suddetti contratti non sono stati
stipulati accordi territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende
del  settore  Turismo  -  comparto aziende alberghiere -, riferito ai
mesi   di luglio  2007  e gennaio  2008,  e'  determinato  a  livello
nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente
decreto.