IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della
direttiva  2006/131/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione
di  alcune  sostanze  attive  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metamidofos;
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre
2007,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti metamidofos dovevano presentare al Ministero
della salute entro il 31 ottobre 2007:
    a)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194  o in alternativa
l'autorizzazione  rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso  al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
    b)   la   proposta  di  etichetta  adeguata  a  quanto  stabilito
nell'allegato al presente decreto;
    c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    d)  l'impegno  a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come
indicato  nella  parte  B  dell'allegato al presente decreto, pena la
revoca,  informazioni  sull'incidenza  dei  problemi  sanitari  degli
operatori  ed  entro  il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalita'
d'impiego,   per   poter  disporre  di  un  quadro  realistico  delle
condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del
metamidofos;
    e) l'impegno  da  parte  dei  notificanti  che  hanno a suo tempo
chiesto  l'iscrizione del metamidofos nell'allegato I della direttiva
91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla commissione DG
SANCO,  pena la revoca, ulteriori studi per confermare la valutazione
del rischio per gli uccelli e i mammiferi;
  Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre
2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei  prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos
non  aventi  i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del
medesimo  decreto  si  intendono revocate a decorrere dal 1° novembre
2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  17 ottobre  2007  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
  Considerato  che il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 ha fissato
al  31 dicembre  2007  il periodo previsto per il ritiro delle scorte
dei  prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi  del  citato art. 2,
comma 4;
  Considerato  altresi' che nelle more delle procedure di recepimento
della  citata  direttiva  2006/131/CE  la  Direzione  generale  della
sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha
provveduto  con  nota  n  DGSAN/7/3623/P  a  comunicare  alle imprese
titolari  dei  prodotti  fitosanitari  interessati  le modalita' e le
procedure  di  attuazione  con  particolare  riguardo  al  periodo di
smaltimento delle scorte;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  metamidofos
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 ottobre 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva metamidofos la
cui  autorizzazione  all'immissione  in commercio e' stata revocata a
far  data  dal  1° novembre  2007,  conformemente  a  quanto disposto
dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
    2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi   dell'avvenuta  revoca  e  a  provvedere  al  ritiro  delle
confezioni eventualmente ancora giacenti sul mercato.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 7 marzo 2008
                                      Il direttore generale: Borrello