IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 1, lettera b);
  Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003,
relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 16 ottobre 2003 di attuazione
della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE,  relativa alla non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata
il  9 maggio  2003 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado
delle   Comunita'   europee,   con   la   quale  e'  stato  richiesto
l'annullamento   della   sopra  citata  decisione  della  Commissione
2003/308/CE del 2 maggio 2003;
  Vista  l'ulteriore  domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA,
depositata  con  atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria
del  Tribunale  di  primo  grado,  con la quale e' stata richiesta la
sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  della Corte di giustizia delle
Comunita'  europee  n.  C-365/03  P  (R)  del  21 ottobre 2003 che ha
disposto   la   sospensione  dell'esecuzione  della  decisione  della
Commissione   2003/308/CE  del  2 maggio  2003,  concernente  la  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil  nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE  del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 27 ottobre
2003  che  invitava  gli  Stati  membri  a sospendere le procedure di
attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il
decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione
della   sostanza   attiva   metalaxil  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta  sostanza  attiva,  in
attuazione  della  citata  ordinanza  del  Presidente  della Corte di
giustizia delle Comunita' europee n. C-365/03 P (R);
  Vista  la  successiva  sentenza  del  Tribunale  di primo grado del
28 giugno  2005  che,  nella  causa  T-158/03,  ha respinto la citata
domanda  dell'Industrias Quimicas del Valles SA del 9 maggio 2003 per
annullamento   della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del
2 maggio 2003;
  Visto  il  ricorso,  causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005
dall'Industrias  Quimicas  del Valles SA presso la Corte di giustizia
delle Comunita' europee, con il quale sono stati richiesti:
    a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del
28 giugno  2005  e  la  sospensione  dell'esecuzione degli effetti di
detta sentenza;
    b) l'accoglimento  della  domanda di annullamento della decisione
della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;
    c) il  rinvio,  in  via  subordinata, della causa al Tribunale di
primo grado per una ulteriore decisione;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  della Corte di giustizia delle
Comunita'  europee  n.  C-326/05  P-R  del  15 dicembre  2005  che ha
respinto  la  richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza
del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005;
  Viste  le  comunicazioni  della Commissione europea del 27 dicembre
2005 e del 13 gennaio 2006 con cui, rispettivamente, gli Stati membri
sono  stati  invitati  ad  attuare  la  decisione  della  Commissione
2003/308/CE   del   2 maggio   2003,   revocando   le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza  attiva metalaxil, e sono state fornite indicazioni relative
ai   tempi   per   effettuare   le   revoche   delle   autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari contenenti
detta  sostanza attiva ed alla durata del periodo di moratoria per la
vendita  e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari revocati;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 20 aprile 2006 di
modifica  del  decreto  del Ministro della salute del 16 ottobre 2003
relativo   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194, e alla
revoca  delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Vista  la  comunicazione del 29 marzo 2007con cui la ditta Syngenta
Crop  Protection  S.p.A.  ha  segnalato  che  nell'allegato al citato
decreto  del  Ministro  della  salute  del  20 aprile 2006 sono stati
erroneamente   riportati   alcuni  prodotti  fitosanitari  contenenti
metalaxil  per la quale l'impresa medesima aveva gia' precedentemente
rinunciato alle relative registrazioni;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
C-326/05 del 18 luglio 2007 che, accogliendo il ricorso depositato il
26 agosto  2005  dall'Industrias  Quimicas  del Valles SA nella causa
principale  C-326/05  P,  ha annullato la decisione della Commissione
2003/308/CE;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1313/2007  della  Commissione
dell'8 novembre 2007 che, in applicazione della citata sentenza della
Corte  di  giustizia  delle  Comunita' europee C-326/05 del 18 luglio
2007, ha prolungato fino al 30 giugno 2010 il periodo transitorio, di
cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, concesso agli
Stati  membri per concedere, rinnovare o variare le autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti metalaxil;
  Considerato  che,  per  effetto  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1313/2007  della  Commissione  dell'8 novembre 2007, gli Stati membri
sono  tenuti  a  riammettere  sul  mercato  i  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva metalaxil precedentemente revocati e
che,  fino  al 30 giugno 2010 potranno concedere, rinnovare o variare
autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari  conteneti  detta sostanza
attiva;
  Considerato  che  la  decisione  della  Commissione 2003/308/CE era
stata  adottata sulla base del mancato invio da parte dell'Industrias
Quimicas  del  Valles  SA  di  dati  relativi  alla  sostanza  attiva
metalaxil  entro  le  date stabilite dalla Commissione, e non perche'
l'impiego   di   detta   sostanza   attiva   comportasse  un  rischio
inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente;
  Ritenuto  pertanto di dover procedere alla riammissione sul mercato
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva metalaxil
mediante  la  revoca  dei  decreti  del  Ministro  della  salute  del
16 ottobre 2003 e del 20 aprile 2006;
  Ritenuto, inoltre, che a seguito della citata comunicazione con cui
la  ditta  Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.  del  29 marzo  2007 e'
necessario modificare l'allegato al decreto del Ministro della salute
del   20 aprile   2006  e  che,  pertanto,  i  prodotti  fitosanitari
contenenti metalaxil da riammettere sul mercato sono quelli riportati
nell'allegato al presente decreto
  Considerato   che   detta   riammissione  riguarda  anche  prodotti
fitosanitari  contenenti metalaxil in associazione con altre sostanze
attive  che  sono  state  incluse  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE   con  direttive  entrate  in  vigore  successivamente  al
15 dicembre  2005,  data  di  emissione  della  citata  ordinanza del
Presidente  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee N.
C-326/05 P-R;
  Considerato,  altresi',  che  per  detti  prodotti  fitosanitari  i
titolari   delle   autorizzazioni   dovranno  comunque  provvedere  a
rispondere  alle  disposizioni  delle singole direttive di inclusione
delle sostanze attive in miscela con il metalaxil, presentando:
    a) un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata
dai   titolari  delle  documentazioni,  aventi  i  requisiti  di  cui
all'allegato  II  del  citato  decreto  legislativo, sulla base delle
quali  la  sostanza  attiva  e'  stata iscritta nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE al termine della sua revisione comunitaria;
    c) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata
dai   titolari  delle  documentazioni,  aventi  i  requisiti  di  cui
all'allegato  II  del  citato  decreto legislativo, relative ad altre
fonti della medesima sostanza attiva la cui equivalenza e' gia' stata
riconosciuta in conformita' alla procedure comunitarie;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  concedere  ai  titolari  di  dette
autorizzazioni  un  termine  pari  a  sei  mesi,  a  decorrere  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, per la presentazione della documentazione sopra
descritta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto  ministeriale 16 ottobre 2003, con il quale e' stata
attuata la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003,
relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti detta sostanza
attiva, e' revocato.