IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CEE)  n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo
della  qualita' dei prodotti agroalimentari I.C.Q., nell'attivita' di
vigilanza;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e I.G.P.;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  regolamento  (CE)  n.  1263  della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L.
163   del  2  luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Vista  l'istanza presentata dal consorzio di tutela del «Prosciutto
Toscano»  D.O.P., con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n.
21/23,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  dello  stesso  ad
esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' delle statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi
di  tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, e'
soddisfatta  in  quanto il Ministero ha verificato la partecipazione,
nella  compagine  sociale,  dei  soggetti appartenenti alla categoria
«imprese   di   lavorazione»   nella   filiera  «preparazione  carni»
individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i
2/3  della  produzione  tutelata  per  la  quale  il consorzio chiede
l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela  del  «Prosciutto  Toscano»  D.O.P., al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente   indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge  n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio di tutela del «Prosciutto Toscano» DOP,
con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23 e' conforme
alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  3  del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protetta  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.);