IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni,
concernente ordinamento della Marina militare;
  Visto   il   decreto   interministeriale  18 agosto  1978,  recante
iscrizione  nel  quadro  del naviglio militare dello Stato, di unita'
dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo   delle  Guardie  di  pubblica  sicurezza  e  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto;
  Vista  la  legge  15 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate   e   dell'Amministrazione  della  difesa  e  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  556, recante il
regolamento di attuazione;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive
modificazioni,  relativo alla riforma strutturale delle Forze armate,
a  norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettere a), d)  e h),  della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la  direttiva  n.  2000/59/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 novembre  2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e
in  particolare  l'art.  3,  il  quale, nell'escludere dall'ambito di
applicazione le navi militari da guerra o ausiliarie, prevede che gli
Stati   membri   adottino   misure  per  assicurare  che  tali  navi,
conferiscano  i  propri  rifiuti  e  i  residui  del  carico, secondo
modalita'   coerenti  con  la  direttiva  stessa,  nella  misura  del
ragionevole e del praticabile;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria  2001, e in particolare
l'art.  32, il quale delega il Governo ad emanare decreti legislativi
per dare organica attuazione alla richiamata direttiva n. 2000/59/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182, recante
attuazione della delega recata dalla citata legge n. 39 del 2002;
  Visto  il  regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  3 ottobre  2002,  recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti  di origine animale non destinati al consumo umano, che
contiene  disposizioni  riguardanti  in generale raccolta, trasporto,
manipolazione,   trasformazione,   uso,   recupero   o  eliminazione,
registrazione,  documenti  di  accompagnamento, rintracciabilita' dei
sottoprodotti  di  origine  animale  introdotti nell'ambito dei Paesi
della  comunita'  o  provenienti  dalla  stessa,  compresi  i rifiuti
alimentari  provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti
internazionali;
  Visto  l'accordo  1° luglio  2004  tra il Ministro della salute, il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  regioni  e le province
autonome   di   Trento   e  Bolzano,  recante  le  «Linee  guida  per
l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002»;
  Visto  in  particolare,  l'art.  3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n. 182 del 2003, il quale, nell'escludere dall'ambito di
applicazione  le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il
Ministro  della  difesa,  con  decreto  adottato  di  concerto  con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare
che  le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e
i  residui  del  carico,  in  conformita'  alla  normativa vigente in
materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste
per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita';
  Sentito il Ministro dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
  Considerata   la   necessita'  di  dare  applicazione  al  disposto
dell'art.  3,  commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del
2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto e' volto a stabilire le misure necessarie
per  il  conferimento,  da  parte  delle  navi  militari  da guerra e
ausiliarie,  dei  rifiuti  e  dei  residui  del carico negli appositi
impianti portuali.