IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente ordinamento della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978, recante iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, di unita' dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle Capitanerie di porto; Vista la legge 15 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, relativo alla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e in particolare l'art. 3, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra o ausiliarie, prevede che gli Stati membri adottino misure per assicurare che tali navi, conferiscano i propri rifiuti e i residui del carico, secondo modalita' coerenti con la direttiva stessa, nella misura del ragionevole e del praticabile; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, e in particolare l'art. 32, il quale delega il Governo ad emanare decreti legislativi per dare organica attuazione alla richiamata direttiva n. 2000/59/CE; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della delega recata dalla citata legge n. 39 del 2002; Visto il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che contiene disposizioni riguardanti in generale raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento, rintracciabilita' dei sottoprodotti di origine animale introdotti nell'ambito dei Paesi della comunita' o provenienti dalla stessa, compresi i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; Visto l'accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante le «Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002»; Visto in particolare, l'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'; Sentito il Ministro dei trasporti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Considerata la necessita' di dare applicazione al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto e' volto a stabilire le misure necessarie per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie, dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali.