IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362,  recante  norme  per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE del
Consiglio del 17 dicembre 1992;
  Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, Piano
nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e
sorveglianza  della  peste  suina classica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
  Visto il decreto 28 marzo 2007, recante recepimento della direttiva
2007/10/CE   della  Commissione  del  21 febbraio  2007  di  modifica
dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE;
  Vista  la  legge  2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2,
commi 2 e 5;
  Visto  il  decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e
integrazioni;
  Considerato che, dal mese di novembre 2006 in Italia c'e' stata una
recrudescenza  della  malattia  vescicolare  del  suino, il cui picco
epidemico si e' registrato negli ultimi mesi dell'anno 2006 in alcune
regioni  dell'Italia settentrionale, tra le quali quella maggiormente
interessata e' risultata la Lombardia;
  Rilevato  che  nel  mese  di febbraio  2007  la  citata epidemia di
malattia  vescicolare  dei  suini  nella  regione  Lombardia sembrava
controllata  e  la  malattia appariva estinta, ad inizio maggio 2007,
dopo  un silenzio epidemiologico di tre mesi, la malattia vescicolare
dei  suini  e'  ricomparsa  nella  regione  Lombardia, nella quale la
provincia   di  Brescia,  una  delle  province  italiane  a  maggiore
vocazione  e densita' suinicola, e' risultata la piu' interessata con
27 focolai accertati;
  Rilevato che negli ultimi 3 mesi (agosto, settembre e ottobre 2007)
in  una  zona  ristretta  del  distretto  di  competenza sanitaria di
Orzinuovi  (provincia  di  Brescia)  in particolare nel comune di San
Paolo,  sono stati individuati focolai per i quali, nel 75% dei casi,
l'origine  e'  rimasta sconosciuta e sono stati riscontrati, inoltre,
nelle zone di protezione istituite secondo le norme vigenti;
  Considerato che nel momento in cui una malattia viene introdotta in
un'area  ad  altissima  densita'  suinicola,  subentrano  difficolta'
aggiuntive  per  il  contenimento  dell'infezione  sia  per l'elevata
produzione  di virus sia per le criticita' evidenziate nella corretta
applicazione delle norme di biosicurezza;
  Ravvisata  la necessita' di mettere in atto misure supplementari di
eradicazione   della   malattia  vescicolare  dei  suini  nelle  aree
geografiche  sopra  citate dove la densita' di popolazione e' tale da
supportare l'ipotesi della diffusione per contiguita';
  Rilevato  che  la  presenza della malattia vescicolare dei suini in
una  realta'  zootecnica  intensiva come quella lombarda ha provocato
gravi  danni  economici  all'intera  filiera suinicola e che per tale
motivo   e'   necessario  mettere  in  atto,  ad  integrazione  delle
disposizioni   vigenti,  tutte  le  misure  idonee  ad  evitare  ogni
ulteriore  rischio di propagazione della malattia tenendo anche conto
della  situazione  creatasi  che  non  e'  piu' in grado di garantire
accettabili   condizioni   di   benessere   degli   animali  allevati
(sovraffollamento   di   suinetti  e/o  presenza  suini  di  oltre  2
quintali);
  Visto  il  «Piano  straordinario  di  intervento  per  la  malattia
vescicolare  dei  suini  nella  regione  Lombardia»  presentato dalla
regione Lombardia e allegato al presente decreto;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Centro di referenza per le
malattie  vescicolari  presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna;
  Ritenuto   che  l'effettuazione  delle  azioni  di  eradicazione  e
depopolamento   e'   garantita   anche   attraverso  l'erogazione  di
indennizzi agli allevatori;
  Informata  la  Commissione  europea nel corso dello Comitato per la
catena  alimentare e la sanita' animale tenutosi il giorno 6 novembre
2007;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  approvato  il  «Piano  straordinario  di  intervento per la
malattia  vescicolare  dei  suini  nella  regione  Lombardia»  di cui
all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
  2.  I  suini «potenzialmente contaminati» degli allevamenti ubicati
in una parte del territorio dei comuni elencati in allegato B facente
parte  del  presente  decreto, sono abbattuti e distrutti nell'ambito
delle azioni di depopolamento previste dal Piano secondo le modalita'
e le prescrizioni del Piano stesso e sulla base delle raccomandazioni
del Centro di referenza nazionale delle malattie vescicolari.
  3.  Ai proprietari dei suini abbattuti di cui al precedente comma 2
spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
  4. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264