IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento
per  la  determinazione  dei  criteri  per  il  calcolo del valore di
mercato  degli  animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;
  Vista  la  decisione 2007/848/CE della Commissione dell'11 dicembre
2007,  recante  approvazione  di  alcuni  programmi  nazionali per il
controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della
specie Gallus Gallus;
  Vista  la  decisione  2007/782/CE della Commissione del 30 novembre
2006,  che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo
finanziario  della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e
della  sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli
Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;
  Visto  il  decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione
della  direttiva  2003/99/CEE  del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
  Visto  il  Regolamento  2160/2003  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici
specifici presenti negli alimenti;
  Vista  la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1168/2006  della Commissione, del
31 luglio  2006,  che  applica  il  regolamento  (CE) n. 2160/203 per
quanto  riguarda  un  obiettivo  comunitario  per  la riduzione della
prevalenza  di  determinati  sierotipi  di  salmonella  nelle galline
ovaiole  della specie Gallus Gallus e modifica il regolamento (CE) n.
1003/2005;
  Considerato  che  il  piano  nazionale  di controllo approntato dal
Centro   nazionale  di  referenza  delle  salmonellosi  e  presentato
dall'Italia  e'  stato  approvato  dalla  Commissione  europea con la
decisione   2007/848/CE   della   Commissione   e  con  la  decisione
2007/782/CE della Commissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   resa   obbligatoria  su  tutto  il  territorio  nazionale
l'esecuzione  del  piano  di  controllo  di  Salmonella Enteritidis e
Typhimuriums  nelle  galline  ovaiole  della specie Gallus Gallus, di
seguito  denominato Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati
nell'allegato   I  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2. Il Piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2010.
  3.  Le  regioni e province autonome, nell'ambito delle attivita' di
programmazione   e   coordinamento,   predispongono   indirizzi   per
disciplinare  l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I,
verificandone l'applicazione.
  4.  Le  regioni  e  province  autonome  provvedono  ad  inviare  al
Ministero  della  salute entro il 15 marzo di ogni anno una relazione
tecnico-finanziaria  sull'andamento  del  piano,  conformemente  alle
disposizioni emanate dal Ministero stesso.
  5.    Gli    Istituti   zooprofilattici   sperimentali   comunicano
tempestivamente   all'azienda   sanitaria   locale   competente   per
territorio,  alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti
positivi  di  tutti  gli  esami di laboratorio da essi effettuati nel
corso dell'espletamento delle attivita' del piano.