IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del
territorio,  in  collaborazione  con  l'Agenzia  per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  provvede  ad  inserire  nei propri atti i nuovi
redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
  Visto  l'art.  2,  comma 36  del decreto-legge n. 262 del 2006, che
determina  la  procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti
al  catasto  terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' di quelli che
non risultano dichiarati al catasto;
  Visto  l'art.  2,  comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che
prevede  la  denuncia  in  catasto dei fabbricati per i quali vengono
meno  i  requisiti  per  il  riconoscimento della ruralita' a seguito
delle  modifiche,  introdotte  dal  comma 37  dello  stesso  art.  2,
relative  ai  requisiti  di  cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del
decreto-legge    30 dicembre    1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  Visto  l'art.  2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262
del  2006,  il  quale  stabilisce  la  procedura per l'iscrizione nel
catasto  delle  unita'  immobiliari,  destinate  ad  uso commerciale,
industriale,  ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle
categorie  catastali  E1,  E2,  E3,  E4,  E5,  E6  ed E9, che, pero',
presentano autonomia funzionale e reddituale;
  Visto  l'art.  2,  comma 45 del menzionato decreto-legge n. 262 del
2006,   in   base  al  quale  a  decorrere  dal  3 ottobre  2006,  il
moltiplicatore  previsto  dal  comma 5  dell'art.  52 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da
applicare  alle  rendite  catastali  dei  fabbricati classificati nel
gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento;
  Visto  l'art.  2, commi 39 e 46, del decreto-legge n. 262 del 2006,
come  sostituiti  dall'art.  3,  comma 1,  del decreto-legge 2 luglio
2007,  n.  81,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, il quale dispone che i trasferimenti erariali in favore
dei  singoli  comuni  sono  ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante  dalle  disposizioni  recate dai commi da 33 a 38 e da 40 a
45,  sulla base di una certificazione da parte del comune interessato
le cui modalita' sono definite con decreti del Ministro dell'economia
e  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno nei quali,
in  particolare,  si  prevede  che  non siano ridotti i trasferimenti
erariali   in  relazione  all'eventuale  quota  di  maggiore  gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del citato decreto-legge n. 81 del 2007,
in  forza  del  quale,  per  l'anno  2007,  fino  alla determinazione
definitiva  dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2
del  decreto-legge  n.  262 del 2006, i contributi a valere sul fondo
ordinario  spettanti  ai  comuni sono ridotti in misura proporzionale
alla   maggiore  base  imponibile  per  singolo  ente  comunicata  al
Ministero   dell'interno   dall'Agenzia   del   territorio  entro  il
30 settembre  2007  e per un importo complessivo di euro 609.400.000.
Per il medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  i  comuni sono autorizzati a
prevedere  ed  accertare  convenzionalmente  quale  maggiore introito
dell'imposta  comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione
effettuata  per  ciascun  ente.  Gli accertamenti relativi al maggior
gettito  reale  effettuati  dal  2007  sono computati a compensazione
progressiva  degli  importi  accertati convenzionalmente nel medesimo
esercizio;
  Visto  l'art.  3,  comma 5,  del richiamato decreto-legge n. 81 del
2007  che  stabilisce  che  con  la medesima certificazione di cui ai
commi 39  e 46 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 e
successive   modificazioni   i   comuni  indicano  l'ammontare  degli
interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente
attivate  dal  mese di novembre 2007, per un massimo di quattro mesi,
per  fronteggiare  le minori disponibilita' derivanti dalla riduzione
dei contributi ordinari;
  Visto  il  Capo  I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
  Ritenuta  l'opportunita',  per esigenze di economicita' dell'azione
amministrativa,  di  emanare,  diversamente  da  quanto stabilito dai
commi 39 e 46 del citato art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, un
solo  decreto  per  l'approvazione  del modello di certificazione del
previsto  incremento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili
per  il  solo  anno  2007  e  del  modello di certificazione relativo
all'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di
cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  1.  Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative
per la certificazione relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del
maggior  gettito  previsto dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)
derivante  dall'applicazione  dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a
45,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.