IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali; Visto l'art. 2, comma 36 del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' di quelli che non risultano dichiarati al catasto; Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unita' immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, pero', presentano autonomia funzionale e reddituale; Visto l'art. 2, comma 45 del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento; Visto l'art. 2, commi 39 e 46, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale dispone che i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 33 a 38 e da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato le cui modalita' sono definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno nei quali, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto; Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, in forza del quale, per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio; Visto l'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 81 del 2007 che stabilisce che con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni i comuni indicano l'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007, per un massimo di quattro mesi, per fronteggiare le minori disponibilita' derivanti dalla riduzione dei contributi ordinari; Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Ritenuta l'opportunita', per esigenze di economicita' dell'azione amministrativa, di emanare, diversamente da quanto stabilito dai commi 39 e 46 del citato art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, un solo decreto per l'approvazione del modello di certificazione del previsto incremento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per il solo anno 2007 e del modello di certificazione relativo all'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative per la certificazione relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito previsto dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.