IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, che prevede
interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita'  naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del
Fondo di solidarieta' nazionale);
  Visto  in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n.
102/2004  che  disciplina  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-20013 (2006/C 319/01);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1857/2006,  della commissione del
15 dicembre   2006,  che  reca,  tra  l'altro,  disposizioni  per  la
concessione  di  aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi
dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del
trattato;
  Visto il piano assicurativo 2008, approvato con decreto 28 dicembre
2007, n. 26078;
  Visto  l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede
la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con
polizze  agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione,
rilevati  dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
alimentare);
  Visti  i  prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati
dall'ISMEA nel triennio 2005-2007;
  Ritenuto  di  adottare,  per  le  produzioni vegetali, la media dei
prezzi  dei  singoli prodotti, rilevati nel triennio 2005-2007, quali
importi  massimi  entro  cui devono essere contenuti i prezzi unitari
per  la  determinazione  dei valori delle produzioni assicurabili nel
2008;
  Ritenuto  di  confermare  i prezzi unitari adottati nel 2007 per le
strutture-serre,  per  le  reti  antigrandine e per gli indennizzi di
mancato  reddito  per  le  epizoozie  e  per  lo smaltimento dei capi
zootecnici morti, secondo le convenzioni stipulate dalle Associazioni
provinciali allevatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole, delle
strutture  aziendali  e delle produzioni zootecniche, applicabili per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno   2008,  in  attuazione  del  piano  assicurativo  agricolo
approvato  con  decreto  28 dicembre 2007, sono riportati nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto.
  2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o
gruppo  di  prodotti  della  medesima specie o gruppo varietale delle
produzioni   vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi  massimi,
nell'ambito  dei  quali,  in  sede di stipula delle polizze, le parti
contraenti  possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in
base  alle  caratteristiche  qualitative  e alle condizioni locali di
mercato.
  3.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente
varieta',  puo'  essere  maggiorato  fino a Euro 7,75 il quintale. Al
certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di
coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della
regione territorialmente competente.
  4.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il
corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche
ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere
maggiorato  fino  al  20  per  cento. In tale caso, al certificato di
polizza  deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo
preposto,  per le successive verifiche della regione territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica».