IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del  17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti  i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi
dell'art.  19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie,
le  cui  denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono indicate nel
dispositivo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10,
che  stabilisce  in  dieci  anni il periodo di durata dell'iscrizione
delle  varieta'  nei  registri  nazionali  e  prevede,  altresi',  la
possibilita'   di   rinnovare   l'iscrizione   medesima  per  periodi
determinati;
  Visto  il  citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n.  1065,  modificato,  da ultimo,dal decreto Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, commi
4  e 5 che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta'
la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire
un  periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il controllo e la
commercializzazione  delle  relative  sementi o tuberi seme di patate
che  si  protragga  al  massimo  fino  al  30 giugno  del  terzo anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del
dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto
stabilito   dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 1065/1973, e che le varieta' stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato   che   per   le  varieta'  indicate  nell'art.  3  del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo  transitorio  di commercializzazione previsto dal citato art.
17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
  Atteso  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge  n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha riconosciuto
nelle  varieta'  indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei
requisiti  previsti  dall'art.  art. 17, comma 10, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 1065/1973, e ha, inoltre, preso
atto  della necessita' di procedere alla cancellazione delle varieta'
indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per
le  varieta'  indicate  nell'art. 3, di un periodo transitorio per la
certificazione,  il controllo e la commercializzazione delle relative
sementi;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma dell'art. 17, comma 10 del regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, e modificato, da ultimo,
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,
l'iscrizione  ai  registri  nazionali  di varieta' di specie agrarie,
delle  sotto  elencate  varieta'  iscritte ai predetti registri con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2017:

          ---->  Vedere tabelle da pag. 28 a pag. 30  <----
 
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3,  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.