IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo,dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, commi 4 e 5 che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha riconosciuto nelle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. art. 17, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e ha, inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per le varieta' indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, comma 10 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2017: ----> Vedere tabelle da pag. 28 a pag. 30 <----
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.