IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del  4 maggio  2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007);
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 13 giugno 2007 (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del
Ministro  della  salute  13 giugno  2007  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della
salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
30 ottobre  2007);  dal  decreto  del Ministro della salute 31 luglio
2007  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 31 ottobre
2007);
  Vista  la  direttiva  2007/57/CE della Commissione del 17 settembre
2007,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  76/895/CEE,
86/362/CEE,   86/363/CEE  e  90/642/CEE  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda  le  quantita' massime di residui di ditiocarbammati (maneb,
mancozeb, metiram, propineb, tiram e zineb);
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari  espresso  nella  seduta  plenaria  del  16 ottobre 2007
relativamente  all'abrogazione  dei  limiti  massimi di residui delle
sostanze  attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2
del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti;
  Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi
di  residui  dei ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram, propineb,
tiram e zineb);
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari  espresso  nella  seduta  plenaria  del 18 dicembre 2007
relativamente  alla presente diciassettesima modifica del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Limiti massimi di residui

  1.   I  limiti  massimi  di  residui  dei  ditiocarbammati  (maneb,
mancozeb,  metiram, propineb, tiram e zineb) indicati nell'allegato 1
del  presente  decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi
di  residui  indicati  nell'allegato 2 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  2.   I  limiti  massimi  di  residui  dei  ditiocarbammati  (maneb,
mancozeb,  metiram,  propineb, tiram e zineb), indicati in allegato 2
del  presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte B,
del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti.
  3.  I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per
i  trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi,
si   applicano  per  i  ditiocarbammati  (maneb,  mancozeb,  metiram,
propineb, tiram e zineb) a decorrere dal 19 marzo 2008.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 22 gennaio 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 306