L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 dicembre 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007); il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza); il decreto del Ministro 14 dicembre 2007 (di seguito: decreto 14 dicembre 2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005 n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/2005 (di seguito: deliberazione n. 297/2005); la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007 (di seguito: deliberazione n. 144/2007); la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 277/2007 (di seguito: deliberazione n. 277/2007). Considerato che: con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha adottato misure per il contenimento dei consumi di gas naturale prevedendo, tra l'altro, che clienti finali aventi i requisiti ivi previsti possano assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi tramite le rispettive imprese di vendita che a tal fine assumono la responsabilita' del risultato complessivo del contenimento dei consumi di tali clienti e beneficiano di incentivi determinati dall'Autorita'; con il decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha esteso, per il periodo dal 14 gennaio al 6 aprile 2008, la possibilita' di assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi, che diano a tal fine mandato irrevocabile ad un soggetto che assume la responsabilita' del risultato complessivo del contenimento dei consumi dei mandatari e beneficia di incentivi determinati dall'Autorita'; con il medesimo decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha previsto che l'Autorita' determini: le penali per inadempienza i premi per ottemperanza e gli incentivi per il soggetto mandatario; le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007; per quanto non in contrasto con il decreto 14 dicembre 2007, il medesimo decreto rinvia alle disposizioni di cui nel decreto 11 settembre 2007. Ritenuto che: sia necessario dare attuazione a quanto previsto dal decreto 14 dicembre 2007 prevedendo che al soggetto mandatario siano applicate condizioni economiche analoghe a quelle definite con la deliberazione n. 277/2007 per le imprese di vendita che assumono la responsabilita' del contenimento dei consumi dei propri clienti aderenti in forma congiunta. Delibera: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto 14 dicembre 2007: a) i premi e gli incentivi riconosciuti ai soggetti mandatari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 14 dicembre 2007 e le penali applicate agli stessi soggetti in caso di inadempienza; b) le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.