L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 dicembre 2007;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 20 gennaio
2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
    il  decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il
Ministro)  11 settembre  2007,  recante  obbligo  di  contribuire  al
contenimento  dei  consumi  di  gas (di seguito: decreto 11 settembre
2007);
    il  decreto  del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della
procedura  di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del
fabbisogno  di  gas  naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli
(di seguito: procedura di emergenza);
    il  decreto  del  Ministro  14 dicembre 2007 (di seguito: decreto
14 dicembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  29 luglio  2005  n. 166/2005 (di seguito:
deliberazione n. 166/2005);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/2005 (di
seguito: deliberazione n. 297/2005);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007 (di
seguito: deliberazione n. 144/2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 277/2007 (di
seguito: deliberazione n. 277/2007).
  Considerato che:
    con  il  decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha adottato misure
per  il  contenimento  dei  consumi  di  gas naturale prevedendo, tra
l'altro,  che  clienti finali aventi i requisiti ivi previsti possano
assumere  congiuntamente  l'impegno  a  contenere  i  propri  consumi
tramite  le  rispettive imprese di vendita che a tal fine assumono la
responsabilita'   del  risultato  complessivo  del  contenimento  dei
consumi  di  tali  clienti  e  beneficiano  di  incentivi determinati
dall'Autorita';
    con  il  decreto  14 dicembre  2007 il Ministro ha esteso, per il
periodo  dal 14 gennaio al 6 aprile 2008, la possibilita' di assumere
congiuntamente   l'impegno   a   contenere   i   propri   consumi   a
raggruppamenti  volontari  e  temporanei  di clienti finali e di loro
consorzi,  che  diano  a tal fine mandato irrevocabile ad un soggetto
che   assume   la   responsabilita'  del  risultato  complessivo  del
contenimento  dei  consumi  dei  mandatari  e  beneficia di incentivi
determinati dall'Autorita';
    con  il medesimo decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha previsto
che l'Autorita' determini:
      le  penali  per  inadempienza  i  premi  per ottemperanza e gli
incentivi per il soggetto mandatario;
      le  possibilita'  e  le  modalita'  di recesso dall'adesione al
contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore
del  medesimo  decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art.
3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007;
    per  quanto  non in contrasto con il decreto 14 dicembre 2007, il
medesimo   decreto  rinvia  alle  disposizioni  di  cui  nel  decreto
11 settembre 2007.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  dare  attuazione  a  quanto previsto dal decreto
14 dicembre   2007   prevedendo  che  al  soggetto  mandatario  siano
applicate  condizioni  economiche  analoghe  a quelle definite con la
deliberazione  n.  277/2007 per le imprese di vendita che assumono la
responsabilita'  del  contenimento  dei  consumi  dei  propri clienti
aderenti in forma congiunta.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.1  Il  presente  provvedimento  definisce,  ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del decreto 14 dicembre 2007:
    a) i  premi e gli incentivi riconosciuti ai soggetti mandatari di
cui  all'art.  1,  comma 2  del  decreto 14 dicembre 2007 e le penali
applicate agli stessi soggetti in caso di inadempienza;
    b) le  possibilita'  e  le  modalita' di recesso dall'adesione al
contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore
del  decreto  14 dicembre  2007,  da parte di clienti finali ai sensi
dell'art.  3,  comma 3,  lettera a),  del citato decreto ministeriale
11 settembre 2007.