IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 117 che prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; Visto l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali la disciplina dell'organizzazione integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel medesimo articolo; Considerato che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art. 14, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali, auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonche' tenendo conto delle specificita' delle prestazioni richieste, delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti; Ritenuto altresi' che, alla luce dei principi ricavabili dalla disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualita' dei servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure organizzative e gestionali idonee a rendere piu' efficiente e competitivo il comparto economico di riferimento; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato; d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalita' per il pubblico, nonche' ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura; e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione di servizi aggiuntivi.