IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni,  che  ha  istituito  il  Ministero  per  i  beni  e le
attivita' culturali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali;
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'art. 117 che prevede che negli
istituti  e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi
di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico;
  Visto  il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per
i  beni  e  le  attivita' culturali la disciplina dell'organizzazione
integrata  dei  servizi  aggiuntivi  nei musei e negli istituti dello
stesso  Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel
medesimo articolo;
  Considerato  che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei
servizi  stessi  debba  avvenire in forma integrata rispetto sia alle
varie  tipologie  indicate  nel  medesimo  art.  117  che  ai diversi
istituti  e  luoghi  della cultura, nei quali i servizi devono essere
svolti,  presenti  nel  territorio di rispettiva competenza, da parte
delle  direzioni  regionali  per  i  beni culturali e paesaggistici e
degli  istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
  Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art.
14,  a  regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali,
auspicando  una  successiva fase di regolazione che coinvolga anche i
servizi  integrati  che  interessano i musei e gli altri istituti non
statali,  prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga,
se  necessario,  anche con termini iniziali differenziati, garantendo
la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonche' tenendo
conto   delle   specificita'   delle   prestazioni  richieste,  delle
esperienze e dei titoli professionali occorrenti;
  Ritenuto  altresi'  che,  alla  luce  dei principi ricavabili dalla
disciplina   in  materia,  sia  necessario  regolare  il  settore  in
questione  con  l'obiettivo  non  solo  di migliorare la qualita' dei
servizi  aggiuntivi  nella  prospettiva  di una maggiore fruizione da
parte  dell'utenza  e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre
misure  organizzative e gestionali idonee a rendere piu' efficiente e
competitivo il comparto economico di riferimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
    b) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
    c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli
archivi,  le  aree  e  i parchi archeologici, i complessi monumentali
appartenenti allo Stato;
    d) servizi  aggiuntivi:  i  servizi  di  assistenza culturale, di
accoglienza  e  di  ospitalita'  per  il pubblico, nonche' ogni altro
servizio  strumentale  alla migliore valorizzazione e fruizione degli
istituti e dei luoghi della cultura;
    e) concessionari   di   servizi:   i   soggetti   titolari  della
concessione di servizi aggiuntivi.