Le  iniziative  della  Commissione  europea  e  del  Comitato delle
autorita'  europee  di vigilanza bancaria (CEBS), volte ad assicurare
un recepimento corretto e uniforme negli Stati membri delle direttive
2006/48/CE  e  2006/49/CE, e gli approfondimenti effettuati da questo
Istituto,   anche   attraverso   un'intensa  interlocuzione  con  gli
intermediari,  rendono  necessario  apportare  integrazioni e fornire
chiarimenti  sulle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche  (Circolare  n.  263 del 27 dicembre 2006). In particolare, le
modifiche  recepiscono  le  indicazioni  interpretative  fornite  dal
Capital   Requirements   Directive   Transposition  Group  (CRDTG)  e
incorporano  le  risposte  fornite  ai quesiti pervenuti dalle banche
nonche' disposizioni gia' emanate.
  Gli interventi piu' rilevanti riguardano i seguenti profili:
    a) patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2)
      - viene  consentita l'inclusione nel «patrimonio di 3° livello»
(utile  ai  fini  della  copertura  dei soli rischi di mercato) della
quota  di  passivita'  subordinate  di 2° livello non computabile nel
patrimonio  supplementare  perche'  eccedente  il  50  per  cento del
patrimonio di base al lordo delle deduzioni;
      - nella definizione di «partecipazione» e' stato precisato, fra
i criteri identificativi, anche quello dell'esercizio di un'influenza
notevole da parte della banca o del gruppo bancario partecipante;
      - l'obbligo  di deduzione delle partecipazioni in assicurazioni
viene circoscritto ai casi in cui la banca o il gruppo detenga il 20%
o   piu'   del   capitale   (o  dei  diritti  di  voto)  dell'impresa
assicurativa.  Tale  modifica ha carattere transitorio, in attesa che
venga   adottata   una  soluzione  uniforme  a  livello  europeo  sul
trattamento  prudenziale  di  tali  partecipazioni; e' infatti emersa
un'applicazione   non   omogenea   negli  Stati  membri  della  norma
comunitaria  di  riferimento,  con distorsioni concorrenziali tra gli
operatori dei diversi Paesi;
    b) rischio  di  credito  - metodologia standardizzata (Titolo II,
Capitolo 1, Parte Prima)
      - le norme sul trattamento delle esposizioni verso intermediari
vigilati sono state integrate per precisare che fra dette esposizioni
rientrano   anche  quelle  verso  societa'  di  gestione  di  mercati
regolamentati   e   societa'  che  gestiscono  sistemi  di  garanzia,
compensazione e liquidazione;
      - le  regole  concernenti  la  determinazione delle esposizioni
relative  a operazioni di leasing su immobili residenziali sono state
allineate  a  quelle della metodologia IRB, precisando i casi in cui,
oltre   al   valore   attualizzato   dei   canoni,  anche  il  prezzo
dell'eventuale  opzione  finale  di  acquisto possa beneficiare della
ponderazione del 35%;
      - sono state inserite le disposizioni che hanno esteso la lista
delle banche multilaterali di sviluppo che ricevono ponderazione zero
in  conformita'  della  direttiva  2007/18/CE,  includendovi la Banca
islamica  di  sviluppo e lo Strumento internazionale di finanziamento
per le vaccinazioni (1);
          (1)  Cfr.  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana -
          serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2007, pag. 23.
      - sono  stati  meglio  precisati i meccanismi di calcolo per la
verifica  del  rispetto  delle  due  soglie quantitative previste per
l'inserimento delle esposizioni nel portafoglio «al dettaglio»;
      - conformemente  alle  Disposizioni di Vigilanza del 25 gennaio
2008   (2),   la   competenza   sul  procedimento  amministrativo  di
riconoscimento  delle  agenzie  esterne  di valutazione del merito di
credito     e'     stata    attribuita    al    Servizio    Vigilanza
sull'intermediazione  finanziaria  (in  precedenza  di competenza del
Servizio Vigilanza sugli enti creditizi);
          (2)  Entrate  in  vigore il giorno della loro pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana (cfr.
          serie generale, n. 40 del 16 febbraio 2008, pag. 63).
    c) rischio  di  credito  -  metodologia basata sui rating interni
(Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda)
      - il   trattamento   delle   esposizioni   verso  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  (OICR) e' stato riformulato
secondo le linee concordate nel CRDTG;
      - sono state trasfuse le indicazioni gia' fornite al sistema in
materia  di  esclusione  dal  processo di stima della probabilita' di
default  (PD)  e  dei tassi di perdita in caso di default (LGD) delle
esposizioni  scadute  e/o sconfinanti di natura tecnica (cd. «pastdue
tecnici»);
    d) tecniche  di  attenuazione  del rischio di credito (Titolo II,
Capitolo 2, Parte Prima)
      - la  definizione  di  «strumenti  assimilabili  al  contante»,
emessi  dalla  banca  che  acquista protezione, e' stata emendata per
includervi  espressamente  le  obbligazioni  e  i  covered bond e per
precisare  che  essa  comprende  altri  strumenti non subordinati con
obbligo di rimborso al valore nominale;
      - nel  contesto  del metodo standardizzato, vengono precisati i
requisiti   che   devono   possedere   le   garanzie   dirette  e  le
contro-garanzie  affinche'  la banca possa sostituire la ponderazione
del soggetto garante con quella, piu' favorevole, del contro-garante.
In  tale  ambito  e'  stato espressamente disciplinato il trattamento
delle garanzie rilasciate dalla SACE;
    e) operazioni  di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2, Parte
Seconda)
      - vengono  precisate  le  modalita'  con  cui tenere conto, nel
trattamento delle posizioni verso cartolarizzazioni cui e' attribuito
un  fattore  di  ponderazione  del  1250%, delle rettifiche di valore
specifiche a fronte delle attivita' cartolarizzate;
    f) rischi di mercato (Titolo II, Capitolo 4)
      - nelle  disposizioni  per  il calcolo del rischio di posizione
specifico su titoli di debito sono stati precisati i criteri relativi
al trattamento degli effetti delle operazioni di copertura effettuate
con contratti derivati di credito;
      - in  presenza  di copertura mediante derivati di credito su un
basket di debitori del tipo «first-to-default» si considera protetta,
per  ragioni  prudenziali,  l'attivita' del basket cui corrisponde la
minore esposizione ponderata per il rischio specifico;
    g) rischio operativo (Titolo II, Capitolo 5)
        - sono  stati  rivisti  i  criteri  di  calcolo del requisito
patrimoniale  con  il  metodo base o con il metodo standardizzato: in
entrambi  i  casi,  le  osservazioni dell'indicatore rilevante devono
essere  riferite  alla situazione di fine esercizio anziche' a quella
trimestrale;
    h) informativa al pubblico (Titolo IV, Capitolo 1)
      - sono  stati  rivisti  i  termini  per  la pubblicazione delle
informazioni,  rendendoli  coincidenti  con  quelli  previsti  per la
diffusione di altre forme di informativa societaria;
    i) concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1)
      - sono   state  precisate  le  regole  sulla  ponderazione  dei
certificati  di  partecipazione  a  OICR  nel senso che il fattore di
ponderazione  100  per  cento  si  applica  a tutti i certificati, ad
eccezione di quelli rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini
di   vigilanza   e   assoggettati   al  «metodo  della  scomposizione
integrale»;
      - per  i crediti ipotecari e i contratti di leasing immobiliare
e'  stato  precisato  che  le  ponderazioni  35%  e  50% si applicano
soltanto  qualora  le attivita' di rischio non eccedano il limite del
50% del valore dell'immobile.
  Le   disposizioni  introdotte  con  il  presente  aggiornamento  si
applicano  al  calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  alla data del
31 dicembre   2007   e  dei  requisiti  patrimoniali  a  partire  dal
1° gennaio 2008.
  Le  disposizioni  delle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le  banche
(Circolare  n.  229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di
solvibilita'  (Titolo  IV,  Capitolo  2),  requisiti patrimoniali sui
rischi  di  mercato  (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale
complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) sono abrogate dal 1° gennaio 2008
ma restano valide ai soli fini del calcolo del floor transitoriamente
previsto  (cfr.  Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6 della
Circolare n. 263) per le banche e per i gruppi bancari che utilizzano
le metodologie IRB (rischio di credito) o AMA (rischio operativo). E'
altresi'   abrogata   dal   1° gennaio   2008   la  disciplina  sulla
concentrazione  dei  rischi contenuta nel Titolo IV, Capitolo 5 della
Circolare n. 229.
    Roma, 27 dicembre 2006
                                               Il Governatore: Draghi