IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  1,  comma 667,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita'  interno, prevede che le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sono  tenute  ad  inviare,  entro  il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante  legale  e  dal responsabile del servizio finanziario,
secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto
dello stesso Ministero;
  Visto  l'art.  7-bis  del  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n. 159
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222,
dove e' previsto che nei casi in cui una regione o provincia autonoma
non  consegua  per  l'anno  2007  il patto di stabilita' interno e lo
scostamento registrato non sia superiore alle spese in conto capitale
per  interventi  cofinanziati  correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea  (con  esclusione  di  quelli  nazionali) non si applicano le
sanzioni  previste  per  il  mancato  rispetto  del  patto purche' lo
scostamento venga recuperato nel 2008;
  Visto  l'art.  40-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008,
n.  31 che, per il patto relativo all'anno 2007, proroga al 31 maggio
2008  il termine perentorio per la presentazione della certificazione
di cui al citato comma 667 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere all'emanazione del decreto
ministeriale   previsto   dalle   citate   disposizioni  al  fine  di
disciplinarne le modalita' attuative;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso
il parere favorevole nella seduta del 28 febbraio 2008;
  Considerato  che  il  sopra citato termine perentorio del 31 maggio
2008  cade  di sabato e che il sistema web appositamente previsto per
il      patto      di      stabilita'      interno      nel      sito
«www.pattostabilita.tesoro.it» non e' operativo in tale giorno;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di fissare il termine perentorio
per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno
lavorativo utile, che e' individuato nel 3 giugno 2008;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono,  entro  il  termine  perentorio  del  3 giugno  2008, al
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGEPA,  via XX Settembre n. 97 -
00187  Roma,  una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante
legale  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario, relativa al
rispetto  degli  obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
2007,  secondo  il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A
al  presente  decreto.  La certificazione deve essere spedita a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro  mezzo  e,  ai  fini della verifica del rispetto del termine di
invio,  la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.  Le  certificazioni  per  il patto relativo al 2008 ed al
2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2008
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio