IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio ed
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  settembre 2007 di recepimento
della  direttiva  della  Commissione  2007/52/CE  del 16 agosto 2007,
relativo  all'iscrizione  di  alcune  sostanze  attive,  tra  cui  il
fipronil,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
  Vista,  in  particolare, la Parte A dell'allegato al citato decreto
che  individua  gli impieghi della sostanza attiva fipronil giudicati
conformi   alle   condizioni   stabilite  dall'art.  5,  paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CE;
  Rilevato  che  i  prodotti  fitosanitari riportati nell'allegato al
presente  decreto  sono  attualmente  autorizzati  esclusivamente per
impieghi  diversi  da  quelli indicati nella Parte A dell'allegato al
citato decreto di iscrizione della sostanza attiva fipronil;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  revoca dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva fipronil, riportati in
allegato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a);
  Ritenuto  inoltre  di  limitare  al 30 settembre 2008 il periodo di
smaltimento   delle   scorte  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti
fipronil  riportati  in  allegato,  conformemente  a  quanto disposto
dall'art. 5, comma 1, del citato decreto 20 settembre 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  fipronil, elencati in
allegato,  sono  revocate  dalla data del presente decreto, in quanto
concesse  esclusivamente  per  impieghi  diversi  da quelli riportati
nella   Parte   A   dell'allegato   al  citato  decreto  ministeriale
20 settembre  2007,  conformemente  a  quanto  disposto  dall'art. 2,
comma 1, lettera a).