IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni,  ed  in particolare il comma 4 il quale
prevede  che  le  aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e,
ove  autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico,  i  policlinici  universitari  e le eventuali
altre   strutture  abilitate  consegnano  i  ricettari  ai  medici  e
comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
in  via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici
ai  quali  e'  effettuata  la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio  ovvero  l'identificativo  della  struttura sanitaria nei
quali  gli  stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri
progressivi regionali delle ricette consegnate;
  Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
2004,  attuativo  del comma 4 del citato art. 50, ed, in particolare,
l'art.  2,  il  quale  prevede  che,  in  funzione  degli esiti della
sperimentazione  di  cui  ai decreti attuativi del comma 6 del citato
art.  50, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla
revisione  di  quanto  stabilito  all'art.  1  del  medesimo  decreto
24 giugno 2004;
  Considerato  che il decreto attuativo del comma 2 del predetto art.
50,  concernente  il  modello  di  ricettario  medico standardizzato,
prevede  un  unico  modello utilizzabile anche per la prescrizione di
prestazioni  sanitarie erogate dai servizi di assistenza sanitaria ai
naviganti  (SASN),  il  cui  onere  e'  a  carico del Ministero della
Salute;
  Visti  gli  articoli 3  e 4 del decreto del Ministero della sanita'
dell'11 luglio   1988,   n.   350,  recanti  disposizioni  in  merito
all'approvvigionamento   dei   ricettari   avvalendosi  dell'Istituto
Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato,  nonche'  alla  loro  stampa  e
distribuzione da parte dell'Istituto stesso;
  Considerato  che  i SASN si avvalgono, per l'approvvigionamento, la
stampa  e la distribuzione dei ricettari, dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, per il tramite delle sedi di Napoli e Genova;
  Ritenuto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze possa
rendere   disponibili   le   informazioni   trasmesse   dall'Istituto
Poligrafico  e Zecca dello Stato relative alla consegna dei ricettari
alle  aziende  sanitarie  locali,  alle  aziende  ospedaliere  e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  agli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonche' ai SASN
di  Napoli  e  Genova,  per le finalita' di cui al comma 4 del citato
art. 50;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  revisione  delle
modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 24 giugno
2004  in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti
attuativi del comma 6 del citato art. 50;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  sostituzione del
disciplinare tecnico allegato al citato decreto 24 giugno 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione
  1.  L'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato invia al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  con  modalita'  telematica,  le
informazioni  relative  alla  consegna  dei  ricettari  alle  aziende
sanitarie  locali,  alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni,  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai policlinici universitari, nonche' ai SASN di Napoli e Genova.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze rende disponibili
alle  aziende  sanitarie  locali,  alle  aziende  ospedaliere  e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  agli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonche' ai SASN
di  Napoli  e  Genova,  con  modalita'  telematica,  i dati di cui al
comma 1.
  3.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ed i policlinici universitari, nonche' i SASN
di  Napoli  e  Genova,  inviano  al  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  con  modalita'  telematica,  le  informazioni relative alla
consegna dei ricettari ai medici.
  4.  Le  informazioni  da  trasmettere, le modalita' di trasmissione
telematica,  le frequenze temporali e le modalita' operative di invio
e  gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura
dei  dati  di  cui  ai commi 1, 2 e 3, sono definite nel disciplinare
tecnico  allegato  1,  che  costituisce parte integrante del presente
provvedimento  dirigenziale  e  sostituisce  il  disciplinare tecnico
allegato al decreto 24 giugno 2004 indicato nelle premesse.