IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4 il quale prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari e le eventuali altre strutture abilitate consegnano i ricettari ai medici e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate; Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 2, il quale prevede che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 24 giugno 2004; Considerato che il decreto attuativo del comma 2 del predetto art. 50, concernente il modello di ricettario medico standardizzato, prevede un unico modello utilizzabile anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie erogate dai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), il cui onere e' a carico del Ministero della Salute; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della sanita' dell'11 luglio 1988, n. 350, recanti disposizioni in merito all'approvvigionamento dei ricettari avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' alla loro stampa e distribuzione da parte dell'Istituto stesso; Considerato che i SASN si avvalgono, per l'approvvigionamento, la stampa e la distribuzione dei ricettari, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il tramite delle sedi di Napoli e Genova; Ritenuto che il Ministero dell'economia e delle finanze possa rendere disponibili le informazioni trasmesse dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relative alla consegna dei ricettari alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonche' ai SASN di Napoli e Genova, per le finalita' di cui al comma 4 del citato art. 50; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 24 giugno 2004 in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 24 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato invia al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, le informazioni relative alla consegna dei ricettari alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonche' ai SASN di Napoli e Genova. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonche' ai SASN di Napoli e Genova, con modalita' telematica, i dati di cui al comma 1. 3. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonche' i SASN di Napoli e Genova, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, le informazioni relative alla consegna dei ricettari ai medici. 4. Le informazioni da trasmettere, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale e sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 24 giugno 2004 indicato nelle premesse.