L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 31 marzo 2008.
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18  giugno  2007  n.  73/2007 (di
seguito: legge n. 125/2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di:   seguito:   l'Autorita)   9   giugno   2006,  n.  111/06,  come
successivamente modificata e integrata;
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha
approvato  il  Testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti
finali  ai  sensi  del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07, come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07, che
ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, e misura
dell'energia  elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come
modificato  e  integrato  con  deliberazione  dell'Autorita' 13 marzo
2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08);
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
    la  lettera inviata dalla societa' RFI S.p.a. del Gruppo Ferrovie
dello  Stato,  prot.  RFI-AD\A0011\P\2008\332  del  31 marzo 2008 (di
seguito: lettera 31 marzo 2008);
  Considerato che:
    il  comma 74.1 del TIT prevede l'applicazione di regimi tariffari
speciali  ad  alcune  societa',  fra le quali e' ricompresa, ai sensi
dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730, la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.;
    il  comma 74.4  del  TIT  prevede  che  a ciascun cliente finale,
ammesso  a  beneficiare  di  regimi tariffari speciali ai sensi delle
disposizioni  dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo TIT, sia versata una
componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:
      a) gli   addebiti  che  deriverebbero  dall'applicazione  delle
condizioni  tariffarie  agevolate  previste  per  tali  clienti dalla
normativa   vigente,  al  netto  delle  imposte  e  delle  componenti
inglobate nella parte A della tariffa;
      b) gli  addebiti  che  deriverebbero  dall'applicazione  a tale
cliente  dei  corrispettivi  previsti  per i servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie
A e UC;
    il  comma 74.5  del  TIT prevede che il corrispettivo relativo al
servizio  di  vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sia fissato in
via amministrativa dall'Autorita' ed aggiornato trimestralmente;
    a seguito della riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato,
i  circa  7.000  punti  di  prelievo  in alta, media e bassa tensione
appartenenti  al medesimo gruppo sono ad oggi nella titolarita' della
societa'   Rete   Ferroviaria   Italiana  S.p.a  (di  seguito:  RFI),
controllata al 100% dal medesimo gruppo;
    le   disposizioni   per  l'erogazione  del  servizio  di  vendita
dell'energia  elettrica  di  salvaguardia  (di  seguito:  servizio di
salvaguardia)  di  cui  alla  legge  3  agosto  2007, n. 125/2007, in
attuazione  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 23
novembre  2007,  approvate  dall'Autorita'  con  la  deliberazione n.
337/07,  prevedono  che  gli esercenti la salvaguardia individuati in
sede  di  prima  applicazione  eroghino  il servizio a partire dal 1°
maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2008;
    le  disposizioni di cui al precedente alinea hanno determinato la
presenza  di  diversi  esercenti  il  servizio  di  salvaguardia  sul
territorio  nazionale  a  partire dal 1° maggio 2008, in sostituzione
degli attuali esercenti servizio di salvaguardia nel transitorio;
    l'art.  3  della  deliberazione  ARG/elt 42/08, che disciplina le
modalita'  per  la  successione di un utente del dispacciamento ad un
altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching) e che si
applica  alle  richieste  presentate  a  partire  dal  1° aprile 2008
prevede che la richiesta per tale successione debba essere presentata
entro  la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel
caso  in  cui  l'esercente  la  vendita entrante non si avvalga della
facolta' cli cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
    RFI  e' attualmente servito, con riferimento ai punti di prelievo
nella  propria  titolarita', nell'ambito del servizio di salvaguardia
transitoria;
    la  permanenza  di  RIFI  nel  servizio  di salvaguardia potrebbe
comportare,  in  presenza  di  criteri adottati dall'Autorita' per la
fissazione  del  corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui
al comma 74.4, lettera b), del TIT che tengano conto delle condizioni
di approvvigionamento, un incremento degli oneri a carico del sistema
per  garantire  al  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato  le  condizioni di
approvvigionamento stabilite dalla legge;
    la  permanenza  di  RFI  nel  servizio  di  salvaguardia potrebbe
comportare,  in  presenza  di piu' soggetti che erogano il servizio a
livello   nazionale,   un   significativo   incremento   degli  oneri
amministrativi  a carico degli esercenti il servizio di salvaguardia,
che  potrebbero  avere  ricadute  negative  sugli  altri  utenti  del
servizio;
    solo   con   lettera  31  marzo  2008  RFI  comunica  il  proprio
intendimento  di  abbandonare  l'attuale  regime  di salvaguardia per
potersi  approvvigionare  nel mercato libero, richiedendo al contempo
la  possibilita'  di  ottenere  una  deroga  dalle disposizioni della
deliberazione ARG/elt 42/08 con particolare riferimento ai termini di
preavviso  per  lo  switching  dei  punti  di  prelievo nella propria
titolarita'.
  Ritenuto che:
    alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte,  nonche' degli
obiettivi  di promozione della concorrenza propri dell'Autorita', sia
necessario  e  urgente  consentire  al Gruppo Ferrovie dello Stato di
cogliere ogni occasione di avvio di una fornitura sul mercato libero,
derogando,  limitatamente  ai  punti di prelievo nella titolarita' di
RFI  alle  tempistiche  dello  switching previste dalla deliberazione
ARG/elt42/08,  limitatamente  alle  richieste  con  data di switching
1° maggio 2008.
                              Delibera:
  1.  di  modificare  il  termine  per  l'invio  delle  richieste  di
switching  relative  ai  punti di prelievo nella titolarita' di RFI e
recanti  data  di  switching 1° maggio 2008 di cui al comma 3.3 della
deliberazione ARG/elt42/08, fissando il medesimo termine al 18 aprile
2008.
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita'.energia.it) il
presente provvedimento, che entra in vigore dal 1° aprile 2008.
    Milano, 31 marzo 2008
                                                 Il presidente: Ortis