IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11  gennaio  2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo  tra la scuola e le universita», in particolare l'art. 1 che
ha  sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425,  l'art.  3,  comma  1  e  l'art.  3,  comma 3, lettera a) che ha
abrogato  l'art.  22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  per  le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di cui alla
suddetta  legge  n.  1/2007,  e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e
l'art. 13;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre 1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
  Vista   la  nota  n.  1045  del  6  novembre  1997,  con  la  quale
l'Ambasciata   di  Francia  in  Roma  conferma  la  disponibilita'  a
rilasciare   l'attestazione  di  acquisita  competenza  della  lingua
francese  ai  candidati  agli  esami  di Stato nelle sezioni di Liceo
classico europeo;
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le
certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in  data  17 gennaio 2007, n. 6,
recante  modalita'  e termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di   nomina,   designazione   e  sostituzione  dei  componenti  delle
commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in  data  8  gennaio 2008, n. 4,
concernente  l'individuazione  delle  materie  oggetto  della seconda
prova  scritta  negli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio
ordinari  e  sperimentali  di  istruzione  secondaria  superiore e la
scelta  delle  materie  affidate  ai  commissari  esterni, per l'anno
scolastico 2007-2008;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in  data  8  gennaio 2008, n. 5,
recante  norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;
  Premesso  che  l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni di Liceo
classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi
che  continua  ad  essere  attribuito  secondo quanto stabilito dalla
legge  10  dicembre  1997,  n. 425 e dal decreto del Presidente della
Repubblica  23 luglio 1998, n. 323, atteso che, ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  della  legge 11 gennaio 2007, n. 1, per gli esami di Stato
dell'anno    scolastico    2007-2008,   continuano   ad   applicarsi,
relativamente  ai  debiti  formativi e all'attribuzione del punteggio
per  il  credito  scolastico,  le  disposizioni  vigenti alla data di
entrata in vigore della medesima legge 11 gennaio 2007, n. 1;
  Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni
sulla  formazione  delle  commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei  corsi  di  studio  di istruzione secondaria superiore per l'anno
scolastico 2007/2008;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento  degli  esami  di  Stato  nelle sezioni di liceo classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Prove di esame

  L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
  1. La prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal dereto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41.
  2.  La  seconda  prova  scritta  riguarda  la  disciplina «lingue e
letterature classiche».
  Sono  proposti  ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una  sintesi  del  loro contenuto in italiano e ad un questionario di
comprensione e comparazione.
  I  candidati  debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a
loro scelta, e le risposte al questionario.
  3. La terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.
  4.  Il  colloquio  e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 323/1998; tenendo conto
che,  ai  sensi  della  legge  11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al
colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari.
  5.  I  candidati  delle sezioni di Liceo classico europeo, ai quali
sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e
per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del
piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata
dall'Ambasciata  di  Francia,  debbono superare le seguenti prove, il
cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame
di Stato:
    a)  una  prova  scritta  (durata  6  ore),  in  lingua  francese,
effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento:
      «Etude   d'un   texte   argumentatif»,  vertente  su  un  brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
        questionario  contenente  3  o  4  domande precise e graduali
volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
        proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una  parte  o  la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano.
      «Etude d'un texte litteraire», vertente su un brano attinto dai
vari  generi  letterari  (poesia, teatro, racconto breve, saggistica,
romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
        2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
        2  o  3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
      «Composition  française»,  finalizzata  all'accertamento e alla
valutazione della personale cultura letteraria.
    b)  Il  colloquio,  relativamente  alla  disciplina  veicolata in
francese  (storia,  geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e
il  commento  di  documenti  di  varia  natura  e la conoscenza della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di
corso.
  A  tal  fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo
letterario  tratto  dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono
essere  costituite  da  due opere complete o da due raccolte di brani
d'autore,  relativi  ad  una  stessa  tematica presente in differenti
generi   letterari   o   in   periodi   storici  diversi.  Nel  corso
dell'esposizione,  il  candidato,  dopo  aver  eseguito  una  lettura
sistematica   del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le  linee
essenziali,   risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle  varie
caratteristiche   del   testo.   Il  candidato  ha  trenta  minuti  a
disposizione per prepararsi.