IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche",  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Considerati  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del 4 marzo 2008 ha preso atto
delle richieste sopra menzionate;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

               ---->  Vedere tabella a pag. 39  <----

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio
          Avvertenza:      Il  presente atto non e' soggetto al visto
          di  controllo  preventivo  di  legittimita'  da parte della
          Corte  dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.