IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche",  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 marzo 2008 ha espresso parere
favorevole  alla cancellazione, dai relativi registri, delle varieta'
indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencata varieta', iscritta nei
registri  nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con il
decreto  a  fianco  di  esse  indicato,  sono cancellate dai registri
medesimi:

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    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 aprile 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.