IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
    Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
    Visto  il  decreto  ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
    Visto  il  decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il
registro volontario delle varieta' di basilico;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche",  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Considerato  che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  del  4 marzo 2008, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nei relativi registri,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 ottobre  1973,  n. 1065, le sotto elencate varieta', le
cui  descrizioni  ed i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso  questo  Ministero,  sono  iscritte, fino alla fine del decimo
anno   civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione  medesima,  nei
registri  delle  varieta'  di  specie di piante ortive le cui sementi
possono  essere  certificate  in  quanto «sementi di base» o «sementi
certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

               ---->  Vedere tabella a pag. 42  <----

    2.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, la sotto riportata varieta', la
cui  descrizione  ed i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso  questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno
civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nel registro
delle  varieta'  di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto
1998:

               ---->  Vedere tabella a pag. 43  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 aprile 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.