IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera
rilasciati su supporto cartaceo;
  Visto  l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,  come  modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159,
il quale stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni  dello  Stato  possono  essere  realizzate  anche con
modalita'  elettroniche  e  contenere  le  funzionalita'  della carta
nazionale  dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
  Visto   l'art.  35,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, in tema di equipollenza alla
carta  di  identita'  delle  tessere  di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
  Viste  le  vigenti disposizioni in tema di ordinamento giudiziario,
ed  in particolare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge
30 luglio  2007,  n.  111,  che  attribuiscono  specifici  compiti  e
funzioni    al    personale    di   magistratura   e   al   personale
dell'amministrazione giudiziaria;
  Ravvisata     l'esigenza     di     rilasciare     al     personale
dell'amministrazione   giudiziaria  un  documento  di  riconoscimento
personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;
  Visto  il  parere  espresso in data 27 ottobre 2005 dal Garante per
protezione  dei  dati  personali  in  relazione all'utilizzo dei dati
biometrici  del  personale  dell'amministrazione  giudiziaria  per il
rilascio  e  l'uso  in  rete  della tessera di cui sopra in modalita'
elettronica;
  Visto  il  parere  espresso  in  data  21 luglio  2005  dal  Centro
nazionale   per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  in
relazione   alle  speciali  funzioni  in  materia  di  autenticazione
informatica  della  tessera  personale di riconoscimento in modalita'
elettronica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non
di   ruolo  dell'amministrazione  giudiziaria  viene  rilasciata  una
tessera  di riconoscimento, in modalita' elettronica, per l'esercizio
delle   funzioni   proprie  e  con  funzionalita'  di  autenticazione
informatica      per     l'accesso     ai     sistemi     informatici
dell'amministrazione.