IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  11  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2005, con il
quale  l'organismo  «A.I.A.B.  -  Associazione  italiana  agricoltura
biologica»  con  sede  in  Bologna,  Strada  Maggiore n. 29, e' stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica
protetta «Pane Casareccio di Genzano»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dall'11  aprile  2005,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato che il Consorzio Tutela Pane Casareccio di Genzano, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente  la  indicazione  geografica  protetta  «Pane
Casareccio di Genzano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  11  aprile  2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  ad «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura
biologica» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «A.I.A.B. -
Associazione  italiana  agricoltura  biologica», con sede in Bologna,
strada  Maggiore  n.  29, con decreto 11 aprile 2005, ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di
Genzano»  registrata  con  il  Regolamento  della Commissione (CE) n.
2325/97  del  24  novembre 1997, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.