IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

                           di concerto con

      I MINISTRI DELLA SALUTE, DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di
contabilita'   generale   dello  Stato  in  materia  di  bilancio»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies;
  Vista  la  legge  8 novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233 «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri», che trasferisce le
competenze  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  assistenza al
Ministero della solidarieta' sociale;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 298 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»  che,  al fine di garantire
l'attuazione  dei  livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale con riguardo alle
persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso il Ministero della
solidarieta'   sociale   un   fondo   denominato  Fondo  per  le  non
autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009;
  Visto  l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296,   che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti  concernenti
l'utilizzazione  del  Fondo  per le non autosufficienze sono adottati
dal  Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
della  salute,  con il Ministro delle politiche per la famiglia e con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato    che   l'utilizzazione   del   Fondo   per   le   non
autosufficienze  richiede la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni,   ai   sensi   dell'art.  117  della  Costituzione,  con
riferimento alle persone non autosufficienti;
  Considerate  altresi'  le  competenze del Tavolo interistituzionale
sui   livelli   essenziali  delle  prestazioni  istituito  presso  la
Conferenza unificata;
  Considerato   che  la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nelle
piu'  ampie  finalita'  del  disegno  di  legge delega concernente il
sistema   di  protezione  sociale  e  di  cura  per  le  persone  non
autosufficienti  in  corso  di  presentazione da parte del Governo al
Parlamento;
  Ritenuto  opportuno  provvedere,  nelle  more della definizione del
disegno  di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle
risorse  assegnate  al  Fondo  per  le non autosufficienze per l'anno
2007;
  Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le
non autosufficienze per l'anno 2007 le finalita' indicate all'art. 1,
comma 1264,   della   legge   27 dicembre   2006,  n.  296,  mediante
l'individuazione  di  aree prioritarie di intervento riconducibili ai
livelli   essenziali   delle   prestazioni   per   le   persone   non
autosufficienti;
  Acquisita  in  data  20 settembre  2007  l'intesa  della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Riparto delle risorse
  1.  Le  risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per
l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e
alle  province  autonome  di Trento e Bolzano per le finalita' di cui
all'art.  2  e,  per  una  quota  pari  all'1%,  al  Ministero  della
solidarieta'  sociale  per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto
alle  regioni  e  alle  province  autonome  avviene  secondo le quote
riportate  nell'allegata  Tabella 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  2.  I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati
sui  seguenti  indicatori  della domanda potenziale di servizi per la
non autosufficienza:
    a) popolazione  residente, per regione, d'eta' pari o superiore a
75 anni, nella misura del 60%;
    b) criteri  utilizzati  per il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%.
  Tali  criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi
sulla  base  delle  esigenze  che  si  determineranno  con  la  piena
definizione  dei  livelli essenziali delle prestazioni per le persone
non autosufficienti.