IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con I MINISTRI DELLA SALUTE, DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta' sociale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti; Considerate altresi' le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata; Considerato che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nelle piu' ampie finalita' del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento; Ritenuto opportuno provvedere, nelle more della definizione del disegno di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007; Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalita' indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti; Acquisita in data 20 settembre 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarieta' sociale per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto alle regioni e alle province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.