IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                                  e

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 368, recante
«Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli»;
  Visto,  in  particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, tenuto conto delle proprie
esigenze  sanitarie  e  sulla  base di una approfondita analisi della
situazione   occupazionale,  individuino  con  cadenza  triennale  il
fabbisogno  dei  medici  specialisti  da  formare,  comunicandolo  al
Ministero  della  salute  ed  al  Ministero  dell'universita' e della
ricerca;
  Visti  gli  articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo
17  agosto  1999,  n.  368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione
alle  scuole  di  specializzazione  medica,  i  medici specializzandi
stipulano    uno    specifico   contratto   annuale   di   formazione
specialistica;
  Considerato  che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire
dall'anno  accademico  2006-2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica;
  Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368, si provvede nei limiti delle
risorse  previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n.  428  e  dall'art.  1  del  decreta-legge  2  aprile  2001, n. 90,
convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della  formazione  dei  medici  specializzandi,  incrementate  di  70
milioni  di  euro  per  l'anno  2006 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
7  marzo  2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione
specialistica  in  Euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso
ed in Euro 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
  Vista  la  nota  n.  prot.  A00GRT/42071/125.010.  002.003  del  13
febbraio  2007,  con  la  quale  le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2007-2008,
un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a 7.460 unita';
  Vista  la  nota  prot.  0098853 del 25 luglio 2007, con la quale il
Ministero  dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse
disponibili  ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005,
relative  all'esercizio  finanziario  2008, per detto anno accademico
2007-2008 ammontano ad euro 562.101.876,00;
  Visto  che  nella  suddetta nota il Ministero dell'economia e delle
finanze ha altresi' precisato che concorrono, ai fini della copertura
finanziaria  per  l'anno  accademico 2007-2008, le risorse rivenienti
dalla  mancata  assegnazione di contratti di formazione specialistica
per l'anno accademico 2006-2007, pari ad euro 58.663.876;
  Vista  la  nota  prot. 2454 in data 26 luglio 2007, con la quale il
Ministero dell'universita' e della ricerca, ad integrazione di quanto
indicato  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze con la citata
lettera   del  25  luglio  2007,  ha  comunicato  ulteriori  economie
realizzatesi nel corso degli anni accademici precedenti ed ammontanti
ad euro 1.649.030,74;
  Visto  che,  secondo quanto comunicata dalle citate amministrazioni
le   complessive   disponibilita',   pari   ad   euro  622.414.782,74
consentono,  per  l'anno  accademico  2007-2008,  il finanziamento di
complessivi  22.180 contratti di formazione, di cui 5.000 riferiti al
primo anno di corso.
  Considerato  che,  in  base alle suddette disponibilita', e' quindi
possibile  il  finanziamento  di  n.  5.000  contratti  di formazione
specialistica,  con  uno scostamento in difetto di n. 2.460 contratti
rispetto  al  fabbisogno comunicato dalle regioni e province autonome
con la citata nota del 13 febbraio 2007;
  Considerato  che  per 1'anno accademico 2007-2008 occorre prevedere
di  destinare un numero di contratti di formazione specialistica alle
scuole  di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza la cui
attivazione e' prevista nel prossimo anno accademico;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di   Trento  e  di  Bolzano,  del  1°  agosto  2007,  concernente  la
determinazione  del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di
medici  specialisti  da  formare  per  l'anno  accademico  2007-2008,
nonche'  la ripartizione dei contratti di formazione specialistica da
assegnare,  in  ragione  delle  risorse  economiche disponibili e dei
criteri  utilizzatati  per  la  determinazione  di  detto riparto, ai
medici  da  formare  nelle  scuole di specializzazione mediche per il
suddetto anno accademico;
  Ritenuto di recepire il contenuto del succitato accordo;
  Ritenuto  di  autorizzare anche per l'anno accademico 2007-2008, i1
ricorso  a  risorse  finanziarie comunque acquisite dalle universita'
per  la  stipula  di contratti di formazione specialistica aggiuntivi
rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
  Ritenuto  che  le regioni e le province autonome, ove non insistano
le  facolta'  di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono
attivare  apposite  conven-zioni  con universita' di altre regioni al
fine  di  destinare  contratti di formazione specialistica aggiuntivi
per  la  formazione  di  ulteriori  medici  specialisti  al  fine  di
corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  4, del decreto
legislativo  17  agosto  1999, n. 368 il Ministero dell'universita' e
della   ricerca,   su  proposta  del  Ministero  della  salute,  puo'
autorizzare,  nel limite di un 10% in piu' del fabbisogno complessivo
per  ciascuna  specialita'  e della capacita' recettiva delle singole
scuole,  per  specifiche  esigenze  del Servizio sanitario nazionale,
l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche  categorie,  in servizio in strutture sanitarie diverse da
quelle inserite nella rete formativa della scuola;
  Vista la nota in data 15 marzo 2007 prot. 15350/110 con la quale il
Ministero dell'interno, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto
legislativo  n.  368/1999,  ha  comunicato  il  numero  dei  posti da
riservare  nelle  scuole  di  specializzazione  per le esigenze della
Polizia di Stato;
  Visto che ai sensi del succitato comma 3, il Ministero della difesa
ed   il   Ministero   degli   esteri   non  hanno  ancora  comunicato
rispettivamente il numero di posti da riservare per le esigenze della
sanita'  militare  ed  il  numero  di  posti  da  riservare ai medici
stranieri  provenienti  dai  Paesi in via di sviluppo e che pertanto,
una  volta  pervenute  dette comunicazioni, occorrera' integrare, con
successivo  provvedimento,  quanto  indicato nell'art. 5 del presente
decreto;
  Visto che i periodi di formazione specialistica, di cui al comma 6,
dell'art.  40  del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che i
medici  possono  svolgere  all'estero,  nell'ambito  dei  rapporti di
collaborazione   didattico-scientifica  tra  universita'  italiane  e
straniere  non  possono essere superiori ai diciotto mesi, cosi' come
definito  nell'accordo  tra  il  Governo  le  regioni  e  le province
autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' recepito integralmente l'accordo tra il Governo, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano del 1° agosto 2007,
relativo  alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei
contratti  di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle
risorse  economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di
specializzazione mediche per l'anno accademico 2007-2008.