Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.  10983-XV.J(3161)  del
12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  SFERA CAT FIRE 10 (massa attiva g 295);
      *  SFERA CAT FIRE 13 (massa attiva g 463);
      *  SFERA CAT FIRE 16 (massa attiva g 1063);
      *  SFERA CAT FIRE 21 (massa attiva g 1483);
      *  SFERA CAT FIRE 25 (massa attiva g 2493);
      *  PIRO CAT FIRE (massa attiva g 147);
      *  NEW TORNADO I (massa attiva g 28,5);
      *  NEW TORNADO II (massa attiva g 9,2);
      *  NEW NIGHT STAR (massa attiva g 39,5);
      *  RENTINO CAT FIRE (massa attiva g 10);
      *  FARFALLA CAT FIRE (massa attiva g 11,9);
      *  SIRENA CAT FIRE (massa attiva g 12,5);
      *  STOPPINO CAT FIRE 170 (massa attiva g 9000);
      *  CONO CAT FIRE 190 (massa attiva g 167),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Casillo Speranza, titolare
di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Saviano  (Napoli)  -  loc.
Fusariello,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1, comma 3,
lettera b)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale  al T.A.R o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4900-XV.J(4270)  del
12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  ALBIERI BS100C-DS/FRS (massa netta g 276);
      *  ALBIERI BS100C-DS/FBL (massa netta g 276);
      *  ALBIERI BS100C-RG/VR (massa netta g 330);
      *  ALBIERI BS100C-RG/RS (massa netta g 330);
      *  ALBIERI BS100C-RG/BL (massa netta g 330);
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  artifici  pirotecnici  di  IV  e  V  categoria  in  Pincara
(Rovigo),  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3,
lettera b)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4903-XV.J(4273)  del
12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  ALBIERI BS150C DSF BL (massa netta g 713,00);
      *  ALBIERI BS150C DSF GL (massa netta g 713,00);
      *  ALBIERI BS150C DSF VR (massa netta g 713,00);
      *  ALBIERI BS150C DSF VL (massa netta g 713,00);
      *  ALBIERI BS150C DSF RG (massa netta g 713,00);
      *  ALBIERI BS150C DSF RS (massa netta g 713,00),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
licenze  di  deposito  e  vendita  di  artifici pirotecnici di IV e V
categoria,  con  esercizio  sito  in  Pincara (Rovigo) - viaArginello
snc.,   ai   sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,
lettera b)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10916-XV.J(4696)  del
12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  GRANATA CALIBRO 70 BR DORNINO (massa attiva g 230);
      *  GRANATA CALIBRO 70 TB DORNINO (massa attiva g 215);
      *  GRANATA CALIBRO 70 TV DORNINO (massa attiva g 215);
      *  GRANATA CALIBRO 70 VR DORNINO (massa attiva g 215);
      *  GRANATA CALIBRO 70 SB DORNINO (massa attiva g 230);
      *  GRANATA CALIBRO 70 SR DORNINO (massa attiva g 230),
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di
fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico
delle  leggi  di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entrosessanta  o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11699-XV.J(4705)  del
12 febbraio  2008,  il  manufatto esplosivo denominato «MARTARELLO NA
18001-2»  (massa attiva g 0,025) e' riconosciuto, su istanza del sig.
Martarello  Ermes,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in
Arqua'  Polesine  (Rovigo)  -  localita' Lago, ai sensi del combinato
disposto  dell'art.  1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2
gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  V categoria - gruppo «B»
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11271-XV.J(4698)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  PIROTECNICA TEANESE SRL 904 PN (massa attiva g 1016);
      *  PIROTECNICA TEANESE SRL 904 PNC (massa attiva g 1016),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1,  comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,
e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11272-XV.J(4699)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  MOTTOLA 902 CRIS-OR (massa attiva g 330);
      *  MOTTOLA 902 CRIS-OV (massa attiva g 330);
      *  MOTTOLA 902 CRIS-OBL (massa attiva g 330),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1,  comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,
e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11273-XV.J(4700)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  PIR. TEANESE 902 A5 (massa attiva g 341);
      *  PIR. TEANESE 902 A4 (massa attiva g 341);
      *   PIR. TEANESE 902 A3 (massa attiva g 341);
      *  PIR. TEANESE 902 A2 (massa attiva g 341);
      *  PIR. TEANESE 902 Al (massa attiva g 341),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11274-XV.J(470l)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-1 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-2 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-3 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-4 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-5 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-6 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-7 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-8 (massa attiva g 285);
      *  PIR. TEANESE 902 DIS-9 (massa attiva g 285);
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1,  comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,
e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con    decreto    ministeriale   557/P.A.S.11708-XV.J(4702)   del
18 febbraio  2008,  il  manufatto  esplosivo  denominato «PIROTECNICA
TEANESE  SRL  904  C-ARG»  (massa  attiva g 1182) e' riconosciuto, su
istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di
IV  e  V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle fraz. Pugliano,
ai  sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  Pubblica  sicurezza  e classificato nella IV
categoria  dell'Allegato  «A» al Regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11709-XV.J(4703)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 1 (massa attiva g 177);
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 2 (massa attiva g 177);
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 3 (massa attiva g 177);
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 4 (massa attiva g 177);
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 5 (massa attiva g 177);
      *  PIR. TEANESE 901 STELLA 6 (massa attiva g 177),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1,  comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,
e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11678-XV.J(4704)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  PIR. TEANESE 902 FOGLIA 1 (massa attiva g 276);
      *  PIR. TEANESE 902 FOGLIA 2 (massa attiva g 276);
      *  PIR. TEANESE 902 FOGLIA 3 (massa attiva g 276);
      *  PIR. TEANESE 902 FOGLIA 4 (massa attiva g 276);
      *  PIR. TEANESE 902 FOGLIA 5 (massa attiva g 276),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1,  comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,
e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.  5148-XV.J(4650)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  GRANATA CALIBRO 80aTL G DORNINO (massa attiva g 446,4);
      *  GRANATA CALIBRO 80bTL G DORNINO (massa attiva g 341,2);
      *  GRANATA A 5 G DORNINO (massa attiva g 372);
      *  GRANATA A 4 G DORNINO (massa attiva g 214,5);
      *  PIOGGIA CALIBRO 80 G DORNINO (massa attiva g 229,5);
      *  GRANATA COLPI CALIBRO 80 G DORNINO (massa attiva g 284,1),
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di
fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico
delle  leggi  di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4583-XV.J(4642)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  GRANATA COLPI CALIBRO 60 G DORNINO (massa attiva g 170,8);
      *  GRANATA COLPI CALIBRO 70 G DORNINO (massa attiva g 190,7);
      *  GRANATA COLPI CALIBRO 100 G DORNINO (massa attiva g 904,1);
      *  GRANATA A 8 G DORNINO (massa attiva g 662,5);
      *  GRANATA A 2ST G DORNINO (massa attiva g 720,8);
      *  GRANATA A 9 G DORNINO (massa attiva g 671,5),
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di
fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico
delle  leggi  di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4584-XV.J(4643)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  COLPO CALIBRO 100A G DORNINO (massa attiva g 678);
      *  COLPO CALIBRO 100B G DORNINO (massa attiva g 399,5);
      *  COLPO CALIBRO 70i G DORNINO (massa attiva g 146,5);
      *  COLPO CALIBRO 70ig G DORNINO (massa attiva g 146,5);
      *  COLPO CALIBRO 70t G DORNINO (massa attiva g 163,5);
      *  COLPO CALIBRO 80i G DORNINO (massa attiva g 205,5),
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di
fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico
delle  leggi  di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  dei citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4585-XV.J(4644)  del
18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:
      *  GRANATA CALIBRO 70 G DORNINO (massa attiva g 212);
      *  GRANATA CALIBRO 70 L DORNINO (massa attiva g 227);
      *  GRANATA CALIBRO 70 B DORNINO (massa attiva g 231);
      *  GRANATA CALIBRO 70 C DORNINO (massa attiva g 221);
      *  GRANATA CALIBRO 70 R DORNINO (massa attiva g 229);
      *  GRANATA CALIBRO 70 V DORNINO (massa attiva g 232),
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di
fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  e dell'art. 53 del testo unico
delle  leggi  di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.