IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n.  222,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 23 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il direttore generale della giustizia
civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire  i  tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art. 38, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24 luglio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  i tentativi di conciliazione a norma
dell'art.  5,  comma 1,  del  decreto ministeriale 23 luglio 2004, n.
222;
  Vista  l'istanza  del  20 febbraio 2008 prot. DAG 25 febbraio 2008.
0028580.e,  integrata  l'11 marzo  2008,  con  la quale il dott. Ezio
Ardizi  nato  l'Aquila  il  27  aprile  1941,  in  qualita' di legale
rappresentante  della Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, con sede
legale  in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2 codice fiscale 80000750689
e  partita  I.V.A. 00338600687, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio
di conciliazione della Camera di commercio di Pescara», organismo non
autonomo  costituito  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 29 dicembre
1983,  n.  580,  nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le
finalita'  relative  alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli
artt. 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Considerato  che  i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo
«Servizio  di  conciliazione  della  Camera  di commercio di Pescara»
risultano  conformi  a  quanto  previsto  dal decreto dirigenziale 24
luglio 2006;
  Verificate in particolare:
    la  sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di
segreteria;
    la   sussistenza   per  i  conciliatori  dei  requisiti  previsti
nell'art.  4, comma 4 lettera a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004;
    la  conformita'  del regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi dell'art. 4 comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004;
    la   conformita'   della  tabella  delle  indennita'  ai  criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti  i  regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e
223 del 23 luglio 2004;

                               Dispone

l'iscrizione   nel   registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi   di   conciliazione  a  norma  dell'art.  38  del  decreto
legislativo  17  gennaio  2003  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito  dalla  Camera  di  commercio  I.A.A. di Pescara, con sede
legale  in  Pecara via Conte di Ruvo n. 2 codice fisale 80000750689 e
partita  IVA 00338600687, denominato «Servizio di Conciliazione della
Camera di Commercio di Pescara».
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.   27  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni  previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 19 marzo 2008
                                    p. Il direttore generale: Rettura