IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Viste  le  direttive  europee 440/1991/CEE, 18/1995/CE, 12/2001/CE,
13/2001/CE e 14/2001/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante
l'attuazione  delle  direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE in
materia ferroviaria, ed in particolare l'art. 17, comma 10, cosi come
modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  nel quale si dispone, nelle more
dell'emanazione  del  decreto  di cui al comma 1 del medesimo art. 17
del  decreto  legislativo  n.  188/2003,  la  vigenza  del sistema di
determinazione  del  canone  fissato  con il decreto del Ministro dei
trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T, fino al 31 dicembre 2008;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, ed in particolare l'art. 7, comma 5;
  Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone
di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T,
concernente  la  «Determinazione  dei  criteri  di determinazione del
canone  di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare
riferimento  all'art.  8,  commi 1 e 2 ed all'allegato economico n. 7
che stabiliva il costo chilometrico della trazione elettrica in 0,372
euro;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dell'11 aprile 2003, n. 12/T, «Aggiornamento degli allegati economici
e   tecnici   del  decreto  21 marzo  2000,  43/T»,  con  particolare
riferimento  all'allegato  economico  n.  7,  che,  su  proposta  del
Gestore,  stabiliva  il  nuovo  valore  del  costo chilometrico della
trazione elettrica in 0,332 euro,;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  18 agosto  2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 settembre  2006,  n.  277,
relativo all'aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura
nazionale;
  Vista la proposta di aggiornamento dell'allegato economico n. 7 dei
citati  decreti,  presentata dal Gestore dell'infrastruttura con nota
prot. RFI-AD1AQ011\P\ 20080000226 del 4 marzo 2008;
  Considerato  che  l'aumento  dei  costi per l'acquisto dell'energia
elettrica  dal  fornitore  nazionale  non  sono bilanciati dai ricavi
della  quota  di  canone  relativa all'energia elettrica, comportando
delle passivita' nel bilancio del Gestore;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 7  del  decreto
legislativo   n.   188/03   e   dalla   delibera  CIPE  n.  180/1999,
l'aggiornamento  degli  allegati  tecnici  ed  economici  al  decreto
ministeriale  437T,  non apporta tipologie aggiuntive di costo per la
determinazione  del  canone,  ne'  modifiche  della struttura e degli
elementi di calcolo del pedaggio, ne' modifica lo stato di attuazione
del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio;
  Tenuto  conto  che  la proposta del Gestore dell'infrastruttura, di
cui  alla  citata  nota del 4 marzo 2008, reca un valore di costo per
l'energia  elettrica di trazione pari a 0,357 euro e dunque inferiore
di  quello gia' fissato con il decreto ministeriale 21 marzo 2000, n.
43/T e successive modifiche;
  Considerato  pertanto  che  la  sopra  citata proposta e' contenuta
entro   i   limiti   degli  importi  gia'  stabiliti  durante  l'iter
procedurale  che  ha  preceduto  l'adozione  del decreto ministeriale
21 marzo  2000,  n.  43/T  ed  in  particolare  la  delibera  CIPE n.
180/1999;
  Ritenuto  pertanto necessario procedere alla modifica dell'allegato
economico  n.  7  del  decreto  ministeriale  43/T/2000,  cosi'  come
risultante  dall'ultima  revisione  operata  con decreto ministeriale
18 agosto  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 settembre
2006, n. 277;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  economico n. 7 del decreto ministeriale 18 agosto 2006,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2006, n. 277, gia'
integralmente  sostitutivo  di  quello di cui al decreto ministeriale
21 marzo  2000,  n.  43/T  e sue successive modifiche, e' annullato e
sostituito  integralmente  da quello pari numero allegato al presente
decreto.