IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2007  concernente  la  dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,
n.  3642  del  2008 (articolo 15), n. 3652 del 2008 (articolo 6) e n.
3663 del 2008;
  Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre  2007  di proroga sino al 30 novembre 2008 dello stato di
emergenza  nel  settore  dello  smaltimento dei rifiuti della regione
Campania  e  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3639  del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la
nota datata 4 aprile 2008 del soggetto attuatore;
  Visti  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2008, lo stato di
emergenza  socio  economico  ambientale  nella  laguna  di Venezia in
ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande  navigazione,  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3383  del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  le  note del 29 febbraio 2008 del Commissario
delegato  per tale emergenza e del 20 marzo 2008 del Presidente della
regione Veneto;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3323  del  5 novembre  2003,  n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del
30 gennaio  2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio
2007,  adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  atmosferici  verificatisi  il  giorno  8 settembre  2003  nel
territorio  della  provincia  di Taranto, e la nota del 26 marzo 2008
del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
  Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2007  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  in  parte  del  territorio della regione Veneto colpito da
eventi  alluvionali,  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3621  del 18 ottobre 2007, nonche' la nota n. 58958 del
1° febbraio 2008 del Commissario delegato;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 agosto  2007  recante  la  proroga,  fino al 31 agosto 2008, degli
stati   d'emergenza   in   conseguenza   degli   eventi   alluvionali
verificatisi  sull'intero  territorio  regionale  nei mesi di ottobre
e novembre  2002,  nonche'  la  nota  del 31 marzo 2008 della regione
Emilia-Romagna;
  Visti  l'art.  18  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3061 del
2000  e  successive  modificazioni  e  le  note del 14 marzo 2008 del
Prefetto  di  Avellino  e  del  1° aprile  2008  del Presidente della
regione Campania;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti
la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di
nuoto  «Roma 2009» e l'estensione, al territorio della regione Lazio,
di   tale  dichiarazione,  nonche'  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3489  del  29 dicembre 2005, recante le
disposizioni   derivanti   da   detta   dichiarazione,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 settembre  2006,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  ambientale  determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita'  nella  citta' di Messina, e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007, nonche' le note
del  Prefetto  di  Messina  del  17 dicembre  2007  e  della  Regione
Siciliana del 2 aprile 2008;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre  2007,  con  il  quale  sono  stati  prorogati,  fino  al
31 dicembre 2009, gli stati di emergenza in relazione alla situazione
nel  territorio dell'isola di Pantelleria, l'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, e successive
modificazioni,  nonche'  le  note  del 28 gennaio e 19 marzo 2008 del
Commissario  delegato  e  del  2 aprile  2008  della Presidenza della
Giunta regionale Siciliana;
  Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2007  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli
eventi   meteorologici   dei  giorni  6  e  7 ottobre  2007,  nonche'
l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3643 del
16 gennaio  2008  e  la nota del 29 gennaio 2008 dell'Assessore della
Giunta  regionale  della  regione  Abruzzo  preposto  alla protezione
civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio   2008,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2008,  lo stato di emergenza per proseguire le attivita'
di   contrasto   all'eccezionale   afflusso  di  cittadini  stranieri
extracomunitari  giunti  irregolarmente  in  Italia  limitatamente ai
territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417  del  24 marzo  2005,  n.  3425  del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre  2005,  n.  3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006,  n.  3559  del  27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n.
3603  del  30 luglio  2007,  n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del
23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;
  Vista  la  comunicazione  in  data  10 aprile  2008  del  capo  del
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3580  del 3 aprile 2007 e n. 3660 del 14 marzo 2008, art. 14, nonche'
la nota del 9 aprile 2008 del Sindaco del comune di Castelsardo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.
  1. All'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  19 marzo  2008,  n.  3663,  e'  aggiunto  il  seguente
comma 7-bis:  «Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalle
ordinanze  emanate  per  lo  svolgimento  del Vertice G8 il Direttore
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma
della Sardegna provvede con apposito motivato provvedimento:
    a) all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione
definitiva  da  eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici
ed  etnoantropologici,  in  deroga  all'art.  21, comma 1, lettere a)
e b),  del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e all'art.
8,  comma 2,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 novembre 2007, n. 233;
    b) alla   verifica   ed   alla   dichiarazione   di   sussistenza
dell'interesse culturale, nonche' all'autorizzazione ed ai pareri per
l'esecuzione   di  opere  e  lavori  di  qualunque  genere  sui  beni
culturali.   In   tali  casi,  il  direttore  regionale  rappresenta,
direttamente  o tramite suo delegato, il Ministero dei beni culturali
in  sede  di  Conferenza  dei  servizi,  in  deroga  agli articoli 7,
comma 2,  lettera n),  e  18,  comma 1,  lettere b), e), h) e i), del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233.
  2. All'art.  9,  commi 1  e  2,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3663  del  2008,  relativamente ai beni
culturali   e  paesaggistici,  per  «Amministrazione  competente»  si
intende  il  direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Sardegna.
  3. Le  deroghe  di  cui  al  comma 1 valgono esclusivamente per gli
interventi  eseguiti dalla struttura di cui all'art. 8 dell'ordinanza
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008
istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per
l'organizzazione del G8 all'arcipelago de La Maddalena.