IL RETTORE

  Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 1148
del 20 settembre 2005;
  Visti  gli  articoli 20, 21, 23, 28 e le disposizioni transitorie e
finali dello statuto suddetto;
  Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati;
  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre
2009;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  degli studenti del 13 dicembre
2007;
  Vista  la  delibera  del senato accademico integrato del 22 gennaio
2008;
  Vista  la  nota  n. 1274 del 1° febbraio 2008 con la quale e' stato
inviato  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca il testo di
modifica  dello statuto per il prescritto controllo di legittimita' e
di merito;
  Considerato  che  e'  trascorso  il  termine perentorio di sessanta
giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Di approvare le seguenti modifiche dello Statuto:
    All'art.  20  -  Collegio  dei revisori dei conti, il comma 2, e'
cosi'  riformulato: «2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi
membri  possono  essere  rinnovati nella carica non piu' di due volte
consecutive.»;
    All'art.  21  -  Nucleo  di valutazione di Ateneo, il comma 3, e'
cosi'  riformulato:  «3.  Il nucleo di valutazione dura in carica tre
anni  ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non piu'
di due volte consecutive.»;
    All'art. 23 - Definizioni:
      comma  1, la lettera a) e' riformulata nel modo seguente: a) le
Classi di corsi di studio;
      comma 2, e' eliminata la seguente lettera a) con la conseguente
ridefinizione dell'elenco: «a) la Scuola di eccellenza di Ateneo;»;
      comma  3,  sono eliminate le seguenti parole: «per le Scuole di
eccellenza,»;
    dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis:
                            «Art. 23-bis.
                      Scuola di studi superiori
  1.  Nell'Universita'  e'  istituita  la  Scuola di studi superiori,
disciplinata da un proprio regolamento.
  All'art.  28 Preside, comma 5 sono eliminate le seguenti parole: «a
tempo pieno».
  Alle Disposizioni transitorie e finali, il paragrafo 1/2 5 e' cosi'
riformulato:  "1/2  5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari
per  dare  esecuzione  a  norme  del presente statuto si faranno alla
cifra  unitaria  inferiore  per  le frazioni di punto minori di 0,5 e
alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo
0,5".».