IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni   (testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero);
  Vista  la  direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita
per  l'ammissione  di  cittadini  di  Paesi  terzi  a fini di ricerca
scientifica;
  Visto  il  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione
della   predetta   Direttiva,   in  particolare  l'art.  1,  comma 1,
lettera b)  che  modifica  il  decreto  legislativo  n.  286/1998 con
l'inserimento  dell'art.  27-ter,  relativo  alla nuova procedura per
l'ingresso  e  soggiorno  di  cittadini stranieri, ai fini di ricerca
scientifica e denominati ricercatori;
  Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-ter
i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per
l'accesso  al  dottorato  di  ricerca  nel  Paese di provenienza, per
svolgere  attivita' di ricerca in Italia devono essere selezionati da
istituti  di  ricerca  iscritti  in  apposito elenco istituito presso
questo Ministero;
  Ritenuto  necessario  istituire  l'elenco  di  cui  al comma 1) del
predetto art. 27-ter;
  Ritenuto,  altresi',  necessario determinare i requisiti che devono
possedere  gli  Istituti  pubblici  e  privati  di  ricerca  ai  fini
dell'iscrizione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  istituito  presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
l'elenco  degli  istituti  pubblici  e privati di ricerca che, previa
selezione,  accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini
della realizzazione di progetti di ricerca.