IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995; Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2008 ammontano a 14.848.342 tonnellate complessive di cui 12.010.421 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2007 e 2.837.921 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2007, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a 955.517 tonnellate complessive cosi' suddivise: categoria I: t. 416.213 tonnellate; categoria II: t. 273.201 tonnellate; categoria III: t. 266.103 tonnellate. 3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2007 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 11.054.903 tonnellate complessive cosi' suddivise: Categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.279.432 tonnellate; Categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.744.274 tonnellate; Categoria III (oli combustibili): 1.031.198 tonnellate. 4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantilativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti: categoria I: 636.949 tonnellate; categoria II: 1.894.435 tonnellate; categoria III: 306.537 tonnellate.