IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
ministeriale 28 maggio 1992; ildecreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto  ministeriale  30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18  gennaio  2002, n. 54; il decreto legislativo 8
luglio  2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39;
il  decreto-legge  18  maggio  2006  n. 181 convertito nella legge 17
luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione,   la   conoscenza   della   lingua   italiana,   nonche',
l'esperienza professionale posseduta;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12,
comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestataverte  su  materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione professionale «Maestra - especialidad de
Lengua  Extranjera  (ingles)»  rilasciato  il 30 settembre 1998 dalla
Universidad  de  Almeria (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola
Carolina  Paula  Garcia  Rodriguez,  nata a Barcellona (Spagna) il 30
maggio  1970,  ai  sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.
115/1992,  e'  titolo  di  abilitazione all'esercizio in Italia della
professione  di  docente  di  scuola primaria con specializzazione in
lingua straniera (inglese).
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 3 aprile 2008
                                         Il direttore generale: Dutto